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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10992/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

il ricorrente deduceva che, ai sensi dell'art. 15‑quater d.lgs. 502/1992 e dell'art. 5 del CCNL 8.6.2000, egli aveva diritto all'incremento dell'indennità di esclusività (passaggio a fascia superiore) dopo il superamento del quinquennio/quindicesimo anno, subordinato a valutazione positiva del collegio tecnico; contestava inoltre che tale incremento fosse soggetto al blocco stipendiale previsto dall'art. 9, co. 1, d.l. 78/2010, sostenendo che si trattasse di emolumento riconosciuto per legge e non denegabile

La decisione

la Corte ha rigettato il ricorso ritenendo che l'incremento dell'indennità di esclusività conseguente a valutazione positiva al superamento del quinto o quindicesimo anno costituisce un evento ordinario della dinamica retributiva e non un evento "straordinario" sottratto al blocco stipendiale previsto dall'art. 9, co. 1, d.l. 78/2010 (esteso fino al 31.12.2014). La Corte ha inoltre osservato l'autonomia tra l'attribuzione dell'indennità e il conferimento di incarichi (che hanno effetti ex nunc), precisando che l'indennità decorre ex tunc al momento della maturazione della verifica positiva; ha compensato le spese di giudizio e dichiarato l'ammissibilità del versamento di un importo a carico del ricorrente ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1‑quater. Infine ha enunciato un principio di diritto secondo cui l'indennità di esclusività in fasce superiori non si sottrae al blocco stipendiale

Norme richiamate

  • art. 15‑quater d.lgs. 502/1992

    norma di rango primario che riconosce il diritto all'indennità di esclusività ai medici; però la sua operatività può essere temporaneamente inibita da successive norme di rango equivalente che dispongono un blocco stipendiale

  • art. 5 CCNL 8.6.2000 (economico 2000/2001)

    collega l'attribuzione dell'indennità alla esperienza (oltre 5 o oltre 15 anni) e ad incarichi di alta specializzazione o preposizione a struttura semplice; il giudice valuta che tale disposizione non vincola in modo unitario la misura economica e l'attribuzione di incarichi

  • art. 28 CCNL Dirigenza Medica (3.11.2005) / art. 33 CCNL 8.6.2000

    ha separato gli effetti della verifica tecnica (attribuzione incarichi) dall'attribuzione dell'indennità di esclusività di fascia superiore, dimostrando l'autonomia tra incarichi e incremento dell'indennità

  • art. 9, comma 1, d.l. 78/2010 (conv. L. 122/2010)

    «per gli anni 2011, 2012 e 2013 ... il trattamento economico complessivo ... non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva ...»

    introduce il blocco stipendiale che, secondo la Corte, si applica anche all'incremento dell'indennità di esclusività perché tale incremento è da considerare evento ordinario della dinamica retributiva

  • D.P.R. 122/2013, art. 1 lett. a (proroga del blocco)

    proroga temporanea del blocco stipendiale fino al 31.12.2014; la Corte lo considera applicabile al caso concreto

  • art. 27 CCNL 8.6.2000 (incarichi professionali e di direzione)

    descrive le tipologie di incarichi (direzione struttura complessa, semplice, alta specializzazione); la Corte distingue gli effetti ex nunc degli incarichi dall'effetto ex tunc dell'indennità

  • art. 12 CCNL 6.5.2010 e art. 82‑83 ultimo CCNL di Area

    richiamate per evidenziare la collocazione dell'indennità nelle diverse voci retributive, confermando la sua natura retributiva e la sua inclusione nella retribuzione individuale mensile o nel trattamento fondamentale nelle discipline successive

  • art. 3, 53, 97 Cost. (richiamati nella giurisprudenza costituzionale)

    la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto legittimo il blocco sotto profili di ragionevolezza e confrontabilità; per analogia tali considerazioni sostengono la legittimità del blocco anche nel caso di specie

Massime di principio

  • L'incremento dell'indennità di esclusività conseguente al superamento del 5° o 15° anno con verifica positiva del collegio tecnico è, secondo la Corte, un evento ordinario della dinamica retributiva e pertanto soggetto ai blocchi stipendiali temporanei disposti dalla normativa straordinaria (es. art. 9 d.l. 78/2010).
  • La valutazione positiva del collegio tecnico determina l'effetto di incremento dell'indennità con decorrenza ex tunc (dal momento della maturazione), mentre il conferimento degli incarichi rileva ex nunc; ciò prova l'autonomia tra indennità e incarichi.
  • Per valutare se una variazione retributiva sia sottratta al blocco bisogna determinare se essa sia qualificabile come 'evento straordinario' della dinamica retributiva o come risultato ordinario della progressione contrattuale: la contrattazione collettiva è lo strumento chiave per questa qualificazione.
  • La natura 'distinta' o 'accessoria' di una voce retributiva, per quanto rilevante ai fini del calcolo di altri istituti, non esclude la sua assoggettabilità al blocco se la dinamica è ordinaria secondo la contrattazione.
  • In presenza di un blocco stipendiale temporaneo, il semplice fatto che una norma di rango primario riconosca un diritto non impedisce che una norma successiva possa sospenderne temporaneamente l'operatività nell'ambito di una misura legislativa generale.
  • In contenziosi simili è importante documentare e provare che l'incremento reclamato differisca sostanzialmente dalla dinamica ordinaria prevista dai contratti collettivi (ad es. sia collegato a un evento straordinario, non generalizzabile e non automatico) per sottrarsi al blocco.
  • L'attribuzione di incarichi di maggiore responsabilità (es. direzione di struttura complessa) può produrre aumenti retributivi distinti che, per natura e modalità di conferimento, potrebbero essere valutati separatamente rispetto all'indennità di esclusività.
  • La compensazione delle spese processuali può essere disposta quando la questione presenta profili di novità giuridica.

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