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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10921/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nullità della sentenza per mancato esame dell'eccezione preliminare di inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione: la ricorrente deduceva che era decaduto il termine per impugnare e/o che non erano stati impugnati gli avvisi di intimazione successivi alle cartelle

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che Riscossione Sicilia non fosse legittimata ad impugnare la pronuncia che aveva dichiarato prescritti i crediti contributivi (mancanza di "legitimatio ad agere" del concessionario rispetto al merito della pretesa contributiva). Ha compensato le spese tra la ricorrente e l'INAIL per la coincidenza delle linee difensive e l'obiettiva controversia sulla legittimazione del concessionario; ha disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto; nulla è stato disposto in relazione alle parti rimaste intimate e all'INPS per difetto di attività difensiva

Norme richiamate

  • art. 24, d.lgs. n. 46/1999

    art. 24, d.lgs. n. 46/1999, come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con l. n. 265/2002)

    La giurisprudenza (Sezioni Unite) interpreta tale norma nel senso che la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contributiva spetta al solo ente impositore, escludendo che il concessionario alla riscossione possa sostituirsi all'ente nel contestare il merito

  • art. 39, d.lgs. n. 112/1999

    art. 39 d.lgs. n. 112/1999

    Citato in relazione alla giurisprudenza tributaria che aveva riconosciuto una legittimazione passiva concorrente tra ente impositore e agente della riscossione; le Sezioni Unite hanno escluso che ciò deroghi alla disciplina della legittimazione in materia previdenziale

  • art. 81 cod. proc. civ.

    Principio per cui nessuno può far valere in processo un diritto altrui in nome proprio: connesso al rilievo del difetto di "legitimatio ad causam" che può essere rilevato d'ufficio

  • DPR n. 115/2002, art. 13

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, DPR n. 115/2002

    Norma richiamata per l'accertamento dei presupposti del raddoppio del contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo

  • Cass. S.U. n. 7514/2022

    Cass. Sez. Unite n. 7514 del 2022

    Giurisprudenza di riferimento che ha chiarito la esclusiva legittimazione dell'ente impositore a contestare il merito dei crediti previdenziali e la non derogabilità di tale principio rispetto alla posizione del concessionario

  • Cass. S.U. n. 1912/2012

    Cass. Sez. Unite n. 1912 del 2012

    Richiamata sul principio che il difetto di "legitimatio ad causam" è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità

  • Cass. S.U. n. 7925/2019

    Cass. Sez. Unite n. 7925 del 2019

    Affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire se la questione non è stata sollevata dalle parti

  • Cass. n. 8829/2007

    Richiamata in senso conforme sul fatto che non è possibile impugnare in nome proprio un diritto spettante ad altri

Massime di principio

  • Il concessionario alla riscossione (agente) non ha, in linea di principio, legittimazione ad opponersi sul merito della pretesa contributiva: tale funzione è riservata all'ente impositore (es. INPS/INAIL).
  • La questione della legittimazione ad agire ("legitimatio ad causam") è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, inclusa la Cassazione; quindi la mancata deduzione da parte delle parti non impedisce al giudice di esaminarla.
  • La decisione sul merito senza che sia stata affrontata la legittimazione non produce giudicato implicito sulla legittimazione stessa: la Corte può comunque dichiarare l'inammissibilità per difetto di legittimazione.
  • In presenza di linee difensive sostanzialmente coincidenti e di questione oggettivamente controversa sulla legittimazione del concessionario, è possibile la compensazione delle spese tra concessionario e ente impositore intervenuto.
  • In casi analoghi verificare sempre se il ricorso sia diretto a tutelare un diritto proprio o altrui: se si tutela un diritto altrui senza essere l'ente impositore, il ricorso rischia l'inammissibilità.
  • Attenzione alle conseguenze procedurali-amministrative (es. raddoppio del contributo unificato) che la Corte può disporre quando sussistono i presupposti normativi previsti (DPR 115/2002, art.13).

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