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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10925/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Felicioli impugnava in appello una serie di cartelle esattoriali e un avviso di addebito INPS. Chiedeva, in particolare, l'accertamento della prescrizione dei crediti successivamente alla formazione del titolo esecutivo e censurava la decisione di merito per non aver ritenuto che il ricorso originario riguardasse l'avviso di addebito INPS e per avere valutato (a suo dire) in modo erroneo la natura della domanda, con conseguente applicazione di termini diversi di impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi carenti di specificità (art. 366 n.6 c.p.c.), in quanto il ricorrente non ha trascritto o sintetizzato adeguatamente le parti dell'atto introduttivo necessarie a dimostrare l'errore di interpretazione della domanda da parte del giudice di merito. Inoltre la Corte ha confermato la qualificazione della domanda da parte della Corte d'appello come opposizione in via recuperatoria ex art. 24 D.Lgs. 46/1999, con conseguente applicazione del termine di 40 giorni dall'intimazione di pagamento; e ha condiviso la statuizione di tardività per le deduzioni sollevate oltre tale termine. Le spese sono compensate nei rapporti con la controparte concessionaria; nulla deciso nei rapporti con INPS per mancanza di difesa sostanziale. È disposto l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte del ricorrente qualora dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 cod.proc.civ.

    Richiamato in relazione al potere del giudice di merito di interpretare il contenuto della domanda; la Corte ricorda che tale interpretazione è di regola rimessa al giudice di merito salvo che dall'errata rilevazione del petitum derivi un vizio che richiede specifica prova e trascrizione degli atti ai sensi dell'art. 366 n.6 c.p.c.

  • art. 366 n.6 cod.proc.civ.

    Invocato per la regola di specificità del motivo di cassazione: il ricorrente doveva trascrivere o riepilogare in modo essenziale gli atti introduttivi per consentire alla Cassazione di verificare l'asserito errore di interpretazione della domanda; la mancata ottemperanza rende il motivo inammissibile.

  • art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999

    La Corte d'appello aveva qualificato l'azione come opposizione in via recuperatoria ai sensi di tale norma; la Cassazione ha ritenuto congrua tale qualificazione e ha applicato la relativa disciplina di impugnazione, con conseguente termine di 40 giorni dall'intimazione di pagamento.

  • art. 615 cod.proc.civ.

    Richiamato in relazione al rimedio oppositivo esercitato dall'attore (opposizione all'esecuzione/azione conseguente alla formazione del titolo) e alla necessità di rispettare i relativi termini procedurali.

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)

    Menzi one procedurale: il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del citato art. riguardante procedimenti e interventi dell'Avvocatura/Ministero; non incide sul merito della decisione.

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater (come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando si denuncia in Cassazione un errore di interpretazione del petitum operato dal giudice di merito, il motivo deve rispettare la specificità richiesta dall'art. 366 c.p.c.: occorre trascrivere o sintetizzare le parti rilevanti dell'atto introduttivo per permettere alla Corte di verificare l'errore.
  • Se l'opposizione è qualificata come opposizione in via recuperatoria ex art. 24 D.Lgs. 46/1999, si applicano i termini di impugnazione previsti per l'intimazione di pagamento (termine di 40 giorni dall'atto notificato); eccezioni sollevate oltre tale termine possono essere dichiarate tardive.
  • Distinguere chiaramente, fin dall'atto introduttivo, tra domanda volta ad accertare la prescrizione del credito (fatto estintivo successivo) e domanda volta a contestare validità/efficacia della notifica delle cartelle: la qualificazione della domanda e i termini processuali che ne derivano possono cambiare a seconda della formulazione.
  • Per contestare omissioni di notifica di cartelle o altri vizi formali occorre allegare e rendere immediatamente verificabili gli atti e le prove rilevanti; la mancata specificazione indebolisce la difesa e può portare all'inammissibilità dei motivi in Cassazione.
  • La notifica dell'impugnazione alla concessionaria (Agenzia delle Entrate - Riscossione) può, in alcuni casi, essere considerata mera litis denuntiatio: è importante curare le formalità di notifica e la partecipazione di tutte le parti per evitare effetti processuali avversi.
  • Se la parte resistente (es. INPS) non esercita una difesa sostanziale in Cassazione, la Corte potrebbe non pronunciarsi sulle spese nei rapporti con tale parte.

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