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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3422/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cataldi è stato condannato per falso ideologico (art. 76 d.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p.) per aver dichiarato, nella domanda di assunzione a tempo determinato come operatore socio-sanitario, l'assenza di carichi pendenti e di condanne nonostante avesse procedimenti penali in corso e precedenti condanne definitive. In Cassazione impugna rilevando: 1) mancata prova del dolo perché si era limitato a compilare un modulo prestampato; 2) ingiustificato diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p., posto che non ha ottenuto l'assunzione; 3) carenza di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche e nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui il modulo prestampato richiedeva inequivocabilmente l'indicazione di "carichi pendenti" e "condanne", quindi non vi era ambiguità e l'imputato, conoscendo la propria situazione, aveva il dolo generico. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. perché la condotta era commessa in vista dell'instaurazione di un rapporto di lavoro nel settore sanitario, rendendola non tenue; ha inoltre osservato che il fatto che l'assunzione non sia stata concretamente ottenuta è un evento successivo irrilevante. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato dalla presenza di precedenti condanne. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 76 d.P.R. n. 445/2000

    La dichiarazione resa su modulo prestampato che chiede espressamente 'carichi pendenti' e 'condanne' deve essere veritiera; se il dichiarante conosce la propria situazione, la falsa dichiarazione integra il falso ideologico con dolo.

  • art. 483 cod. pen.

    Il reato di falso ideologico è configurato quando la dichiarazione mendace è resa in atto pubblico e il dichiarante agisce con coscienza e volontà; la Corte ha ritenuto sussistente il dolo generico.

  • art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile quando la gravità della condotta, valutata con i criteri dell'art. 133 c.p., è significativa — ad es. false dichiarazioni finalizzate all'accesso a un posto di lavoro nel settore sanitario — e il mancato ottenimento dell'impiego è fatto successivo e non automaticamente escludente della rilevanza della condotta.

  • artt. 132 e 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena e valutazione della gravità)

    La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento a elementi ritenuti decisivi, come precedenti condanne.

Massime di principio

  • La compilazione di un modulo prestampato che contiene domande chiare e specifiche su 'carichi pendenti' o 'condanne' esclude, in genere, l'esimente dell'assenza di dolo: se il dichiarante conosce la propria posizione, la falsità è volontaria.
  • Se il modulo è ambiguo o rimanda solo genericamente a norme, può profilarsi una mancanza di dolo; la giurisprudenza distingue i moduli inequivoci da quelli vaghi.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione della gravità complessiva dell'offesa; dichiarazioni false finalizzate a ottenere un impiego, specialmente in settori sensibili come il sanitario, difficilmente rientrano nella tenuità.
  • Il mancato conseguimento dell'esito sperato (es. non essere assunto) è un fatto successivo alla dichiarazione falsa e non esclude automaticamente la rilevanza penale della condotta.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche richiamando precedenti condanne: il giudizio di merito su questo punto è sottratto a sindacato libero in Cassazione salvo vizio logico o arbitrario.
  • In sede di Cassazione è necessario contestare in modo specifico e motivato la logica della decisione di merito; censure generiche o meramente fattuali sono spesso dichiarate inammissibili.

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