Cassazione Civile, Ordinanza n. 21780/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 emesso dal Comune. In primo grado la domanda del contribuente era stata respinta, ma in appello la decisione era stata riformata con accoglimento della pretesa del contribuente e compensazione integrale delle spese di lite. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sola statuizione sulle spese, deducendo: 1) violazione dell'art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992, perché la CTR aveva disposto la compensazione integrale senza i presupposti di legge; 2) nullità della sentenza per motivazione solo apparente, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché la motivazione sulla compensazione si riduceva alla formula "Appare equo compensare le spese tra le parti".
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha affermato che, in tema di spese di lite, la compensazione richiede una motivazione puntuale e non meramente apparente, non potendo essere giustificata con formule generiche; in presenza di soccombenza integrale dell'ente resistente, la motivazione resa dalla CTR era insufficiente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, liquidando in favore del contribuente le spese del secondo grado in euro 568,00 oltre accessori, e ha condannato l'ente resistente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992
disciplina la regolazione delle spese nel processo tributario e richiede presupposti legali per la compensazione; la compensazione integrale non può essere disposta senza adeguata giustificazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
impone una motivazione della decisione sul regolamento delle spese, che non può essere meramente apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge prospettata con riguardo alla compensazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
"gravi ed eccezionali ragioni"
la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, nozione elastica che può ricomprendere l'obiettiva incertezza sulla questione controversa, ma deve essere specificamente indicata dal giudice.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite, quando non vi sia soccombenza reciproca, richiede l'indicazione di ragioni specifiche, puntuali e controllabili; formule generiche o apodittiche non sono sufficienti.
- Nel processo tributario la statuizione sulle spese deve essere motivata in modo effettivo: una motivazione meramente apparente integra vizio denunciabile in cassazione.
- L'obiettiva incertezza sul diritto controverso può integrare le "gravi ed eccezionali ragioni" per compensare le spese, ma il giudice deve darne conto in concreto e non con un richiamo astratto.
- In caso di soccombenza integrale di una parte, la compensazione totale delle spese è incompatibile con una motivazione stereotipata e può determinare la cassazione della sentenza con decisione nel merito sulle spese quando non occorrano ulteriori accertamenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21749/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21750/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21751/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21752/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21753/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21757/2025 del 29/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →