Cassazione Penale, Sentenza n. 1903/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che aveva confermato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico disposti dal GIP per il reato di estorsione aggravata dall'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria (contestando l'assenza di contatti diretti con le vittime e la mancata prova di un incarico dato alla terza Bevilacqua); (2) errata qualificazione del fatto, sostenendo che la condotta andava inquadrata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni in presenza di un credito riconoscibile, anche alla luce della decisione a sezioni unite n. 29541/2020; (3) vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari, per non aver adeguatamente considerato la distanza temporale tra i fatti e l'applicazione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, in larga parte, chiedessero una rivalutazione del materiale indiziario e delle ricostruzioni fattuali, non consentita in sede di legittimità; ha confermato che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato l'esistenza di gravi indizi e il collegamento operativo del ricorrente con la Bevilacqua e il Pascali nel recupero dei crediti (anche mediante minacce di matrice mafiosa). Ha inoltre ritenuto generico e infondato il motivo sulla qualificazione giuridica e infondato il motivo relativo alla distanza temporale, poiché il giudice di merito aveva valutato il fattore temporale e applicato la misura meno afflittiva. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa al delitto di estorsione; il ricorrente richiamava la norma per contestare la configurazione del reato e la gravità indiziaria, ma la Corte ha ritenuto che gli indizi raccolti fossero sufficienti a sostenere l'accusa di estorsione aggravata.
Aggravante per l'uso dell'agevolazione o dell'intimidazione derivante da appartenenza a associazione di tipo mafioso; la misura cautelare è stata motivata anche con riferimento alla contestata aggravante di natura mafiosa e al ruolo del contesto delinquenziale.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama la presunzione relativa circa l'esistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie; il Tribunale del riesame ha valutato che l'imputazione cautelare godeva della presunzione relativa prevista da questa norma, a supporto dell'applicazione della misura.
Norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili con profili di colpa; la Corte l'ha applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000 per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza costituzionale citata in riferimento ai criteri per la valutazione della colpa nell'ambito di misure sanzionatorie processuali, richiamata nella motivazione sull'applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti del riesame che impugnano motivazioni di merito non è la sede per una nuova valutazione degli elementi di fatto: la Corte di legittimità verifica la correttezza logico‑giuridica della motivazione, non riesamina l'accertamento degli indizi.
- Se la misura cautelare è fondata anche su indizi di collegamento con soggetti collegati ad ambienti mafiosi, vale un apprezzamento più rigoroso delle esigenze cautelari; la presenza di tali elementi può giustificare la misura, anche se non è provata in modo pieno ogni singola condotta materiale.
- La presenza di un credito non esclude automaticamente la sussistenza del reato di estorsione: occorre valutare se il comportamento abbia assunto carattere intimidatorio o violento e se il credito fosse 'azionabile' in sede giudiziaria; diverse qualificazioni rilevano ma devono essere adeguatamente dimostrate.
- La distanza temporale tra il fatto e l'applicazione della misura cautelare non annulla di per sé le esigenze cautelari; il giudice deve valutare la persistenza del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio, eventualmente modulando la misura (es. scelta della misura meno afflittiva).
- L'impugnazione meramente formale o tesa soltanto a ottenere una diversa valutazione degli indizi espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni (art. 616 c.p.p.) se emergono profili di colpa nella determinazione del ricorso.
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