Cassazione Penale, Ordinanza n. 09068/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, lo aveva condannato a una pena detentiva per un tentato omicidio commesso in danno della ex moglie e del presunto nuovo compagno. Il ricorso non contesta la ricostruzione del fatto o la responsabilità, ma censura il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., deducendo vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe trascurato elementi favorevoli quali incensuratezza, età, dedizione al lavoro e alla famiglia, crisi emotiva conseguente alla fine del matrimonio, atteggiamento ammissivo dopo il fatto, percorso di ravvedimento, scuse alle vittime e parziale risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico. Ha rilevato che le censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva esaminato il motivo di appello e spiegato in modo congruo e non illogico il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la prevalenza di elementi negativi: la persistente condotta violenta verso moglie e figli, la reiterata e infondata accusa di relazione adulterina alle vittime, la gravità e la ferocia delle aggressioni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato come base del reato tentato oggetto della condanna impugnata.
richiamato come norma incriminatrice dell'omicidio volontario in forma tentata.
norma sulle attenuanti generiche; il giudice di merito può negarle valorizzando gli elementi ritenuti decisivi e la motivazione è sindacabile solo per illogicità o contraddittorietà manifesta.
richiamato quale parametro per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche.
fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito esprime un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti preponderanti ai sensi dell'art. 133 c.p..
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede la confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa: è sufficiente che la decisione valorizzi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché risulti considerata la specifica deduzione dell'interessato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la motivazione impugnata e si risolvono in doglianze generiche o meramente reiterative di quanto già dedotto in appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa nella sua proposizione, il ricorrente sopporta le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- rami rapportati ai fatti e alla decisione: la verifica di legittimità sul diniego delle attenuanti generiche appartiene al controllo sulla motivazione e non consente una nuova valutazione del merito.
- materie rapportate ai fatti e alla decisione: la Corte di cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello del merito sulla prevalenza di elementi positivi o negativi ai fini del trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08938/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08939/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08940/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08942/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08943/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08944/2025 del 04/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →