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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24651/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 21 novembre 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso riproponevano censure già esaminate e respinte in appello. In particolare, la difesa chiedeva: 1) l'applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p., anche nella forma putativa; 2) il proscioglimento per difetto di querela in relazione al reato di lesioni. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze fossero non consentite in sede di legittimità perché meramente riproduttive di questioni già valutate dai giudici di merito con argomentazioni corrette, coerenti e prive di incongruenze logiche.

Norme richiamate

  • art. 393-bis c.p.

    La difesa ne chiedeva l'applicazione, anche nella forma putativa, ma la Corte rileva che la questione era già stata vagliata e disattesa in merito; non emerge un principio di accoglimento della causa di giustificazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi di ricorso che si risolvano nella mera riproposizione di censure già specificamente esaminate e respinte dai giudici di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia giuridicamente corretta, coerente con le risultanze probatorie e immune da manifeste illogicità.
  • La richiesta di applicazione di una causa di giustificazione, anche prospettata in forma putativa, non può essere accolta in cassazione se la questione è già stata adeguatamente scrutinata e motivatamente esclusa nei precedenti gradi di giudizio.
  • La deduzione del difetto di querela come causa di proscioglimento deve confrontarsi con la motivazione di merito: se il giudice di appello ha già esaminato e respinto la censura con argomenti puntuali e logicamente coerenti, il motivo è inammissibile in cassazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di giustificazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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