Cassazione Penale, Ordinanza n. 24651/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 21 novembre 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso riproponevano censure già esaminate e respinte in appello. In particolare, la difesa chiedeva: 1) l'applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p., anche nella forma putativa; 2) il proscioglimento per difetto di querela in relazione al reato di lesioni. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze fossero non consentite in sede di legittimità perché meramente riproduttive di questioni già valutate dai giudici di merito con argomentazioni corrette, coerenti e prive di incongruenze logiche.
Norme richiamate
La difesa ne chiedeva l'applicazione, anche nella forma putativa, ma la Corte rileva che la questione era già stata vagliata e disattesa in merito; non emerge un principio di accoglimento della causa di giustificazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi di ricorso che si risolvano nella mera riproposizione di censure già specificamente esaminate e respinte dai giudici di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia giuridicamente corretta, coerente con le risultanze probatorie e immune da manifeste illogicità.
- La richiesta di applicazione di una causa di giustificazione, anche prospettata in forma putativa, non può essere accolta in cassazione se la questione è già stata adeguatamente scrutinata e motivatamente esclusa nei precedenti gradi di giudizio.
- La deduzione del difetto di querela come causa di proscioglimento deve confrontarsi con la motivazione di merito: se il giudice di appello ha già esaminato e respinto la censura con argomenti puntuali e logicamente coerenti, il motivo è inammissibile in cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24609/2025 del 04/07/2025
- ordinanza_penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24621/2025 del 04/07/2025
- ordinanza_penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24622/2025 del 04/07/2025
- ordinanza_penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24623/2025 del 04/07/2025
- ordinanza_penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24624/2025 del 04/07/2025
- ordinanza_penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24625/2025 del 04/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →