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Sentenza

Sentenza del 28/10/2016 n. 21817 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 14708/2014, sostenendo che la Corte avesse omesso di esaminare un giudicato esterno, costituito dalla sentenza n. 2954/2014, relativo ai medesimi immobili e alle annualità contributive 1994, 1997, 1998 e 1999. Tale precedente aveva escluso l'esistenza di un beneficio fondiario causalmente collegato alle opere consortili e, secondo le ricorrenti, avrebbe dovuto impedire la richiesta del contributo per l'annualità 2002. La censura è stata qualificata come possibile errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava principalmente su una diversa ratio, ossia sull'esistenza di un giudicato relativo all'atto impositivo e sull'impossibilità di contestare il pagamento mediante l'impugnazione del successivo silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso. Inoltre, l'omesso esame del giudicato esterno non era decisivo: il precedente riguardava annualità diverse e, nel frattempo, era stato adottato nel 2001 un nuovo piano di classifica, idoneo a determinare un nuovo rapporto contributivo. Pertanto, il precedente non poteva essere applicato automaticamente all'annualità 2002. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 391-bis c.p.c.

    Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto.

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi e nei limiti dell'errore di fatto revocatorio, non per contestare valutazioni giuridiche o interpretazioni della controversia.

  • Art. 391-ter c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 391-bis c.p.c. quale disciplina dei rimedi revocatori esperibili contro le decisioni della Corte di cassazione.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

    L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione oggettiva e immediatamente verificabile di un fatto, anche processuale, e non in un errore di valutazione, interpretazione normativa o applicazione del diritto. Deve inoltre essere decisivo, cioè tale da imporre logicamente una decisione diversa.

  • Art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata ai sensi di tale norma può contenere deduzioni rilevanti, tra cui l'allegazione di un giudicato esterno sopravvenuto; la sua omissione può integrare errore revocatorio solo se il giudicato avrebbe necessariamente determinato un esito diverso.

  • Regio decreto n. 215 del 1933

    Richiamato quale fonte normativa per l'adozione del piano di classifica consortile.

  • Legge regionale Lombardia n. 59 del 1984

    Richiamata quale ulteriore base normativa del piano di classifica regionale relativo alla contribuzione consortile.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto non è un ulteriore grado di giudizio: non consente di contestare il modo in cui il giudice ha interpretato le norme, valutato le prove o ricostruito giuridicamente la controversia.
  • L'omesso esame di un giudicato esterno può costituire errore revocatorio soltanto se il giudicato era stato ritualmente dedotto, riguardava un fatto processuale oggettivamente verificabile e avrebbe necessariamente imposto una decisione diversa.
  • Nel contenzioso tributario, una sentenza relativa a un'annualità precedente può estendersi agli anni successivi solo per elementi permanenti e identici del rapporto d'imposta; l'effetto non opera automaticamente quando cambiano i fatti, il quadro normativo o il piano di classifica.
  • L'adozione di un nuovo piano di classifica consortile può creare un nuovo rapporto contributivo, imponendo al contribuente di contestare tempestivamente il nuovo piano o di dimostrare, con riferimento alla nuova situazione, l'assenza di un beneficio diretto e specifico.
  • L'inserimento di un immobile nel perimetro consortile genera una presunzione relativa di beneficio, che il contribuente può superare provando l'assenza di una concreta utilità fondiaria causalmente collegata alle opere di bonifica.
  • Un errore, anche se effettivamente commesso dal giudice, non è sufficiente per ottenere la revocazione se la decisione resta comunque sostenuta da un'autonoma ratio giuridica idonea a condurre allo stesso risultato.

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