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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30794/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committenti)

La controversia

I committenti avevano convenuto in giudizio l'appaltatore chiedendo la risoluzione per inadempimento di un contratto di appalto relativo alla ristrutturazione e ampliamento di un immobile di loro proprietà, oltre alla condanna all'eliminazione dei vizi delle opere eseguite, al pagamento della penale per il ritardo nella consegna e al risarcimento del danno. La società appaltatrice aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per il pagamento di opere extra-contratto. In primo grado la domanda di risoluzione, penale e risarcimento era stata rigettata, mentre era stata accolta la riconvenzionale; in appello era stato confermato il rigetto delle domande principali ed era stata in parte accolta l'impugnazione incidentale dell'appaltatore. Nel ricorso per cassazione i committenti deducevano: 1) falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. e violazione degli artt. 1453, 1455 e 1223 c.c., sostenendo che l'opera non era stata ultimata e che quindi doveva applicarsi la disciplina generale dell'inadempimento e non la garanzia per vizi dell'appalto; 2) conseguente errata esclusione della penale e del risarcimento del danno; 3) violazione degli artt. 1460 c.c., 112 c.p.c. e 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale aderito acriticamente alla CTU e alle risultanze probatorie sul credito dell'appaltatore per opere extra-contratto; 5) violazione dell'art. 345 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere valorizzato in appello il fatto sopravvenuto della demolizione del manufatto da rimuovere, ritenuto ostativo alla condanna di ripristino.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, poiché l'opera appaltata non era stata ultimata, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la domanda di risoluzione secondo i principi generali dell'inadempimento ex artt. 1453 e seguenti c.c., e non limitarsi alla disciplina speciale degli artt. 1667 e 1668 c.c., applicabile invece all'opera completata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato rigettato perché non vi era stata inversione dell'onere della prova, ma una valutazione complessiva delle prove; il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili, il primo per perché mirava a rivalutare il fatto e le prove, il secondo per difetto di interesse, essendo l'obbligo di demolizione divenuto ineseguibile per intervenuta demolizione del manufatto. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1667 c.c.

    La garanzia per vizi e difformità dell'appalto presuppone che l'opera sia stata portata a termine; non è la disciplina applicabile quando l'opera non è ultimata.

  • art. 1668 c.c.

    Opera in combinazione con l'art. 1667 c.c. nella disciplina speciale dei vizi dell'opera ultimata, non per l'inadempimento dell'opera incompleta.

  • art. 1453 c.c.

    In caso di opera non ultimata si applicano le norme generali sulla risoluzione per inadempimento.

  • art. 1455 c.c.

    La risoluzione va valutata anche alla luce della non scarsa importanza dell'inadempimento, secondo la disciplina generale.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al risarcimento del danno da inadempimento.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'onere della prova e sull'eccezione di inadempimento, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha escluso un'inversione dell'onere della prova.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedotta omessa pronuncia; la Corte ha rilevato che una pronuncia vi era stata, sebbene su base normativa ritenuta errata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che il giudizio di merito non è sindacabile in cassazione come nuova revisione del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove; la Corte ha escluso vizi di motivazione o violazioni del criterio di valutazione probatoria.

  • art. 1382 c.c.

    Richiamato per la domanda di penale contrattuale per ritardo nella consegna, da riesaminare in rinvio.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo all'inadempimento dell'appaltatore e alla responsabilità contrattuale.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valorizzazione in appello di un fatto sopravvenuto; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per nullità della sentenza/procedimento.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti come rimedio da esperire in esecuzione per il fatto sopravvenuto, ma la Corte ha osservato che la circostanza poteva anche essere dedotta in appello se tempestivamente.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, la disciplina speciale dei vizi e difformità dell'opera si applica quando l'opera sia stata ultimata; se invece l'opera non è stata portata a termine, il committente può far valere la risoluzione per inadempimento secondo le regole generali degli artt. 1453 e seguenti c.c.
  • La qualificazione della domanda del committente dipende dalla concreta situazione dell'opera: incompletezza e mancata ultimazione non possono essere trattate come meri vizi dell'opera finita, poiché integrano un inadempimento dell'appaltatore.
  • La censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: l'apprezzamento delle prove, inclusa la CTU, appartiene al giudice di merito se motivato in modo non apparente o manifestamente illogico.
  • Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice non altera la regola di riparto dell'onere probatorio, ma giunge alla decisione sulla base di una valutazione complessiva delle prove.
  • L'interesse ad impugnare manca quando la censura non può procurare alla parte un concreto risultato utile giuridicamente apprezzabile, come nel caso di una condanna ormai divenuta ineseguibile per effetto di un fatto sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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