Cassazione Penale, Sentenza n. 51594/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva confermato la condanna per furto aggravato di energia elettrica. I motivi principali: (1) censura sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. (fatto su cosa esposta alla pubblica fede), sostenendo che quando il furto è realizzato tramite allaccio abusivo la fattispecie andrebbe qualificata diversamente in base a giurisprudenza contrastante; (2) dedotta mancanza della condizione di procedibilità a querela alla luce della modifica normativa (art. 624 comma 3 novellato), con richiesta di proscioglimento per difetto di procedibilità; (3) richiesta di applicazione di cui all'art. 131-bis cod. pen. (riduzione della pena) ostacolata dall'attribuzione di plurime aggravanti e dai limiti edittali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito. Ha ritenuto corretta la ricostruzione fattuale che ha accertato l'allaccio diretto alla rete di distribuzione a monte del misuratore (cavo tranciato e bypass), con conseguente applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n.7 cod. pen. (cosa esposta alla pubblica fede). Ha respinto il profilo relativo alla procedibilità in quanto in atti risultava la querela dell'intestatario dell'utenza e, comunque, la sopravvenuta modifica normativa non poteva avere rilievo quando il ricorso è inammissibile. Ha escluso la possibilità di applicare l'istituto di cui all'art. 131-bis per i limiti edittali determinati dalla qualificazione come furto pluriaggravato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato contestato è il furto; la Corte ha confermato che la condotta di captazione diretta dell'energia elettrica integra il furto ai sensi di questa norma.
art. 625 cod. pen. comma 1 n.7 (aggravanti del furto, cosa esposta alla pubblica fede)
La Corte ha interpretato l'aggravante come applicabile quando l'energia è captata mediante allaccio alla rete di distribuzione, poiché i cavi esterni e l'energia in transito risultano 'esposti alla pubblica fede'. Ha distinto questo caso dalla manomissione del contatore posto a servizio dell'abitazione, per la quale l'aggravante può non trovare applicazione.
art. 606 cod. proc. pen. lett. b) ed e) (motivazioni impugnazione in Cassazione)
Norma procedurale riferita ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi asseritamente dedotti non fondati o inammissibili alla stregua di quanto previsto da questa norma.
art. 131-bis cod. pen. (applicazione della pena su richiesta delle parti e riti alternativi)
I giudici di merito avevano escluso la possibilità di applicare l'istituto per i limiti edittali derivanti dalla qualificazione come furto pluriaggravato; la Cassazione ha confermato che, ove la pena supera il limite edittale che consente l'istituto, questo non può essere applicato.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (modifica regime di procedibilità)
La Corte ha osservato che la sopravvenuta modifica del regime di procedibilità (introduzione della procedibilità a querela per talune ipotesi) non prevale sulla inammissibilità del ricorso e, inoltre, ha ritenuto comunque che in atti risultasse la querela dell'intestatario dell'utenza.
art. 625 comma 2 cod. pen. (limiti edittali per furto pluriaggravato)
Riferito quale limite che ostacola l'applicazione di istituti estintivi o di patteggiamento/riduzione quando il fatto è qualificato come plurioffensivo/aggravato; la Corte ha indicato tale limite come impedimento all'applicazione dell'art. 131-bis.
Massime di principio
- Quando il furto di energia elettrica è realizzato mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione (a monte del contatore) l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. tende ad applicarsi perché i cavi esterni e l'energia in transito sono considerati esposti alla pubblica fede.
- Se il furto è realizzato mediante manomissione del proprio contatore il quadro fattuale può portare a non applicare l'aggravante per cosa esposta alla pubblica fede, essendo diversa la natura dell'accesso al bene (uso del contatore posto a servizio dell'autore).
- La verifica della condizione di procedibilità (querela) deve essere svolta sullo stato degli atti: la sopravvenienza normativa che modifica la procedibilità non può essere invocata per sanare un ricorso già inammissibile per altri motivi processuali.
- L'applicazione di misure alternative o di riti speciali che riducono la pena (es. art. 131-bis) è preclusa quando, per la qualificazione del reato con aggravanti, la pena prevista eccede i limiti edittali che consentono tali istituti.
- In fase di inquadramento del reato è importante specificare chiaramente la modalità di sottrazione dell'energia (allaccio alla rete vs manomissione del contatore) perché ciò incide sulla configurabilità dell'aggravante e sulle conseguenze processuali e sanzionatorie.
- La parte offesa o l'intestatario dell'utenza possono legittimarsi a proporre querela anche in presenza di posizioni di fatto, per cui l'assenza apparente di un titolo formale non sempre determina l'improcedibilità dell'azione.
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