Sentenza del 14/12/2016 n. 25713 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
P.S. impugnava il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso delle ritenute applicate nel 2000 alla liquidazione della posizione individuale nel fondo pensione. Sosteneva che la prestazione non fosse imponibile oppure, in subordine, che al rendimento dovesse applicarsi l’aliquota del 12,50%, anziché la tassazione separata. Dopo una prima pronuncia favorevole al contribuente, la Cassazione aveva cassato con rinvio, indicando di distinguere la sorte capitale dal rendimento netto prodotto dalla gestione sul mercato. La CTR del Lazio, in sede di rinvio, aveva respinto la domanda ritenendo che non vi fosse rendimento tassabile al 12,50% perché il capitale era stato versato in larga parte dal datore di lavoro. P.S. ha quindi ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 384 c.p.c., la violazione del principio di diritto vincolante nel giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate perché tardivo: il ricorso era stato notificato il 17 maggio 2013 e il controricorso, notificato il 9 luglio 2013, era stato depositato oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c. Ha accolto il ricorso del contribuente, rilevando che la CTR non aveva svolto gli accertamenti richiesti e aveva escluso il trattamento al 12,50% sulla sola base della provenienza datoriale di parte dei versamenti, distinzione non prevista dal principio di diritto. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché accerti il rendimento netto effettivamente derivato dalla gestione sul mercato e determini il trattamento fiscale dovuto; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questa fase. Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la tassazione separata riguarda la sorte capitale, mentre al rendimento si applica il 12,50%; per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata. Non è stato ancora determinato l’eventuale rimborso.
Norme richiamate
Preliminarmente osserva la Corte che il controricorso dell'agenzia delle entrate è inammissibile poichè depositato oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c..
Il controricorso dell’Agenzia è inammissibile se depositato oltre il termine processuale previsto; nel caso concreto è stato considerato tardivo.
La CTR ha omesso di effettuare gli accertamenti imposti con la sentenza di annullamento con rinvio rilevando che le somme che erano state investite provenivano dal datore di lavoro e non dal dipendente, per il che si era verificata una sorta di donazione indiretta.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e svolgere gli accertamenti da essa indicati; non può sostituirli con una ragione incompatibile con quel principio.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La disposizione è indicata come base processuale del ricorso per cassazione per violazione di legge.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 (T.U.I.R.)
per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.), solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%; per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.).
Per le somme maturate entro il 31 dicembre 2000, la sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato è assoggettato alla ritenuta del 12,50%. Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001, l’intera prestazione è assoggettata a tassazione separata.
La Corte di legittimità ha stabilito che l'aliquota del 12,50% si applica al "rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato", senza porre distinzione alcuna tra il capitale proveniente da esborsi del dipendente e quello versato dal datore di lavoro.
L’aliquota del 12,50% riguarda il rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, indipendentemente dal fatto che i versamenti originari siano stati effettuati dal lavoratore o dal datore di lavoro.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto della Cassazione e deve compiere gli accertamenti specificamente richiesti; non può respingere la domanda sulla base di una distinzione che quel principio non contempla.
- Per individuare la quota di una prestazione pensionistica assoggettabile all’aliquota agevolata, occorre accertare l’effettivo rendimento netto prodotto dalla gestione sul mercato e il suo collegamento con gli investimenti del fondo; la mera provenienza datoriale dei contributi non esclude tale trattamento.
- Per le prestazioni dei fondi pensione considerate nella decisione, il regime fiscale dipende dal periodo di maturazione e dalla natura della componente: fino al 31 dicembre 2000, tassazione separata sulla sorte capitale e aliquota del 12,50% sul rendimento; dal 1° gennaio 2001, tassazione separata sull’intera prestazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 dic 2016Sentenza del 14/12/2016 n. 25674 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 dic 2016Sentenza del 14/12/2016 n. 25678 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 dic 2016Sentenza del 14/12/2016 n. 25679 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 dic 2016Sentenza del 14/12/2016 n. 25690 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 dic 2016Sentenza del 14/12/2016 n. 25693 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 dic 2016Sentenza del 14/12/2016 n. 25698 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →