Sentenza del 14/12/2016 n. 25690 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la rettifica dei redditi imponibili per il 2003 della T.E. s.p.a., poi incorporata da A.G. s.p.a., operante nel settore della produzione di poltrone. L’Ufficio di Forlì aveva recuperato a tassazione ricavi ritenuti non dichiarati per resi e vendite a stock, costi di progettazione successivi alla risoluzione consensuale del contratto con T.E.E. s.r.l. (poi S. s.r.l.), provvigioni corrisposte a C. s.r.l. e P., ammortamenti del campionario e rimanenze finali non contabilizzate. Dopo la decisione di primo grado, impugnata da entrambe le parti, la CTR dell’Emilia-Romagna aveva accolto l’appello della contribuente sui ricavi e sui costi di progettazione, accolto quello dell’Agenzia sugli ammortamenti, confermato il riconoscimento dei costi per provvigioni e rimodulato le rimanenze. In Cassazione l’Agenzia ha contestato la motivazione su ricavi, progettazione, provvigioni P. e rimanenze; ha inoltre denunciato errore di diritto sull’onere di giustificare i costi di progettazione. La società ha contestato il trattamento fiscale degli ammortamenti del campionario e la motivazione sulla quantificazione delle rimanenze.
La decisione
La Corte di Cassazione, Quinta Sezione civile, con decisione del 21 novembre 2016 depositata il 14 dicembre 2016, ha respinto entrambi i ricorsi. I motivi dell’Agenzia relativi a ricavi, progettazione sotto il profilo motivazionale, provvigioni P. e rimanenze sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, riservata al giudice di merito. Anche il motivo dell’Agenzia sull’art. 75 TUIR è stato dichiarato inammissibile perché non pertinente alla ratio della CTR: questa aveva riconosciuto il costo per la sua inerenza concreta all’attività d’impresa, non per la sola esistenza di un giustificativo contrattuale. Il ricorso incidentale della società è stato respinto: il motivo sugli ammortamenti è infondato, poiché il campionario non poteva essere capitalizzato secondo i criteri dell’OIC 24, non trattandosi di operazione non ricorrente, lancio di nuovi prodotti o promozione di nuova attività; quello sulle rimanenze è inammissibile perché chiedeva una revisione dell’accertamento fattuale della CTR. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza. Non risultano indicati importi specifici delle riprese o delle sanzioni.
Norme richiamate
Art. 75 T.U.I.R. (testo vigente per il periodo d’imposta 2003)
Ed invero, allorchè questi afferma che il concetto di inerenza "è comunque rispettato quando materialmente il costo abbia un risvolto concreto sull'operatività aziendale e non sia soltanto il risultato di una previsione contrattuale", ha inteso evidenziare, coerentemente con l'assunto più volte condiviso da questa Corte, che dirimente ai fini della deducibilità del costo non è solo la sua documentabilità - come mostra di credere invece la deducente - ma la circostanza che esso sia "inerente" all'attività di impresa "vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa".
La deducibilità non dipende soltanto dalla presenza di un documento o di un contratto: occorre che la spesa sia effettivamente collegata all’attività d’impresa da cui derivano ricavi o proventi imponibili. Il giudizio di merito aveva ritenuto tale inerenza sulla base della ricaduta concreta del costo sull’operatività aziendale.
Art. 74, commi 1, 2 e 3, T.U.I.R. (testo vigente per il periodo d’imposta 2003)
Invero la società, disattendendo le indicazioni contabili risultanti dall'OIC 24 - che ne consente la capitalizzazione a condizione che si tratti di "operazioni non ricorrenti" quali quelle che si legano a nuove attività ovvero al lancio di nuovi prodotti o all'avvio di un nuovo processo produttivo, e che da esse la società ritragga "la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici" - ha proceduto a capitalizzare il costo sulla base del solo criterio dell'utilità futura, senza tuttavia considerare che ai fini in parola il medesimo principio contabile richiede un altra condizione, nella specie palesemente deficitarie, prescrivendo che il costo si leghi ad operazioni consistenti nel lancio di nuovi prodotti e ad operazioni provviste di un carattere di non ordinarietà.
La Corte ha escluso la deduzione per quote di ammortamento del costo del campionario perché la capitalizzazione contabile era errata: la sola utilità futura non bastava, essendo necessarie anche le condizioni di non ordinarietà e di collegamento con nuove attività, nuovi prodotti o nuovi processi produttivi. Il campionario ordinario non soddisfaceva tali requisiti.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito: una censura motivazionale deve indicare una reale carenza o incoerenza del ragionamento decisorio, non limitarsi a contestarne l’esito.
- Un motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Anche una questione giuridica astrattamente fondata può essere inammissibile se non attacca la ragione effettiva su cui si basa la decisione.
- Per dedurre un costo d’impresa non basta la documentazione formale: il costo deve essere concretamente inerente all’attività che produce ricavi o proventi imponibili. L’assenza di un nuovo contratto scritto, da sola, non esclude l’inerenza se il giudice accerta una prestazione effettiva collegata all’operatività aziendale.
- La capitalizzazione di un costo e il suo ammortamento fiscale non sono giustificati dalla sola prospettiva di utilità futura: occorre rispettare i presupposti contabili applicabili, inclusi la non ordinarietà dell’operazione e il collegamento con nuove attività, nuovi prodotti o nuovi processi, quando richiesti.
- Quando entrambe le parti soccombono sui rispettivi ricorsi, il giudice può compensare integralmente le spese; in questo caso la Cassazione ha adottato tale soluzione.
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