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Sentenza

Sentenza del 14/12/2016 n. 25674 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per l'IRAP relativa al 2002. Il contribuente sosteneva che l'imposta non fosse dovuta perché l'attività era svolta in regime di parasubordinazione, senza autonoma organizzazione; contestava inoltre che l'indicazione dell'IRAP nella dichiarazione fosse decisiva, deducendo che il software ufficiale ne aveva imposto l'inserimento. In Cassazione ha lamentato che la CTR avesse escluso ogni contestazione di merito e omesso di valutare l'assenza del presupposto impositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i tre motivi: la cartella emessa a seguito del controllo automatizzato può essere impugnata anche nel merito quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è esercitata; inoltre, l'indicazione del debito nella dichiarazione non impedisce di contestarlo, poiché la dichiarazione fiscale è emendabile. Ha quindi cassato la sentenza della CTR del Lazio, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia e ritenuto necessario pagare prima e chiedere poi il rimborso, e ha rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, perché esamini se nel caso concreto sussistessero i presupposti dell'IRAP. Al giudice di rinvio spetta anche regolare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Come questa Corte ha chiarito con ferma giurisprudenza, in caso di cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, l'atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante, con conseguente sua impugnabilità, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 19, anche per contestare il merito della pretesa impositiva.

    La cartella da controllo automatizzato è impugnabile nel merito quando rappresenta il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria è stata fatta valere; il contribuente può quindi contestare anche l'esistenza dei presupposti dell'imposta.

  • Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    E' così incorsa in error in procedendo, per inosservanza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, discendente da una erronea interpretazione dei vizi denunciabili come propri della cartella emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis: inosservanza la cui censura, al di là della mancata o erronea indicazione della tipologia di vizio denunciata, può comunque univocamente ricavarsi dal contenuto sostanziale del ricorso proposto.

    La cartella è impugnabile per contestare nel merito la pretesa impositiva nei casi in cui costituisce il primo atto di esercizio della pretesa. La censura processuale è valutata in base al contenuto sostanziale del ricorso, anche se la tipologia del vizio non è indicata correttamente.

Massime di principio

  • Se una cartella emessa mediante controllo automatizzato è il primo e unico atto con cui il contribuente viene assoggettato alla pretesa, può essere impugnata contestando anche l'esistenza dei presupposti dell'imposta, non soltanto errori di calcolo o formali.
  • L'aver indicato un debito nella dichiarazione fiscale non preclude di contestarlo: la dichiarazione è una dichiarazione di scienza, non il titolo costitutivo dell'obbligazione tributaria, e può essere emendata quando produce un carico fiscale non dovuto secondo legge.
  • Non è necessario pagare sempre l'imposta prima di poter contestare la cartella e chiedere successivamente il rimborso: quando la cartella è il primo atto impositivo, il contribuente può contestare direttamente la pretesa in giudizio.
  • La decisione non stabilisce che l'IRAP fosse effettivamente non dovuta nel caso concreto: la Cassazione ha disposto il rinvio affinché il giudice valuti nel merito la sussistenza dei presupposti impositivi.

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