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Sentenza

Sentenza del 14/12/2016 n. 25678 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente chiedeva il rimborso del 50% dell’Irpef trattenuta nel 2000 sulle somme percepite come incentivo all’esodo, avendo cessato il rapporto di lavoro prima dei 55 anni. L’istanza era stata presentata il 19 gennaio 2006, dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 luglio 2005, causa C-207/04 (Vergani), che aveva giudicato discriminatoria la differenza di età prevista dall’art. 19, comma 4-bis, TUIR per uomini e donne. Dopo il rigetto nei gradi di merito, il contribuente ricorreva in Cassazione denunciando violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973: sosteneva che l’intervento della Corte di giustizia rendesse inapplicabile la decadenza dal diritto al rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l’unico motivo e il ricorso. Ha affermato che le richieste di rimborso di imposte non dovute sono soggette ai termini di decadenza o prescrizione stabiliti dalle singole leggi tributarie, anche quando la non debenza dipenda dal contrasto della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione. La scadenza del termine consolida i rapporti tra contribuente ed Erario; il diritto UE non impedisce l’applicazione di termini nazionali di decadenza. Spese processuali integralmente compensate, in ragione del consolidamento dell’orientamento interpretativo dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    In tema di rimborso delle imposte sui redditi, l'indebito tributario è soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza, quali l'erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero uno jus superveniens con applicabilità retroattiva.

    Il termine previsto per chiedere il rimborso si applica anche quando il tributo risulta incompatibile con il diritto dell’Unione; la causa dell’indebito non elimina la decadenza.

  • Diritto dell’Unione europea, principio di effettività dei termini nazionali di decadenza per il rimborso di tributi

    Il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie, anche se questo Stato membro non ha ancora modificato la propria normativa interna per renderla compatibile con tali disposizioni.

    Un termine nazionale di decadenza può essere opposto anche a una domanda di rimborso fondata sull’incompatibilità della normativa tributaria interna con il diritto UE, purché la controversia sia regolata dal termine applicabile.

Massime di principio

  • La domanda di rimborso tributario deve essere presentata entro il termine di decadenza previsto dalla disciplina applicabile, anche se la pretesa nasce da una sentenza successiva che dichiara incompatibile con il diritto UE la norma nazionale in base alla quale il tributo è stato riscosso.
  • La pronuncia della Corte di giustizia che accerta una discriminazione o un contrasto con il diritto UE non riapre automaticamente termini di rimborso già scaduti.
  • Alla scadenza del termine di rimborso si consolida il rapporto tributario e non è più possibile rimetterne in discussione il contenuto tramite una successiva richiesta restitutoria.
  • Nel caso deciso, il ricorso è stato rigettato e l’Agenzia delle entrate ha prevalso; le spese sono state compensate per intero.

Testo integrale

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