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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09481/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era manifestamente infondato e, per parte qua, tendeva a ottenere una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 19/05/2025, deduceva un unico motivo di violazione di legge in relazione all'art. 61, n. 5, c.p. La censura mirava a contestare la sussistenza dell'aggravante, ma la Corte di cassazione la ha ritenuta manifestamente infondata perché riproponeva anche profili fattuali già disattesi in appello. Secondo la Corte territoriale, la trattativa con le persone offese si era svolta interamente a distanza, online e tramite telefono, senza possibilità per l'acquirente di controllare preventivamente il bene e l'identità del venditore; da ciò era stata desunta correttamente l'aggravante.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 5, c.p.

    L'aggravante è ritenuta configurabile quando la condotta si svolge a distanza, online o per telefono, e l'acquirente non può effettuare un controllo preventivo sul bene e sull'identità del venditore.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di aggravante ex art. 61, n. 5, c.p., la circostanza può ritenersi integrata quando la modalità della trattativa, svolta integralmente a distanza, impedisca all'acquirente un controllo preventivo del bene e dell'identità del venditore.
  • Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge, richiedano in realtà una nuova valutazione di profili fattuali già esaminati e motivatamente respinti dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve nella riproposizione di doglianze di merito già affrontate con motivazione congrua dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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