Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21480/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per cassazione deducendo l'omessa motivazione della Corte d'appello in ordine ai criteri di calcolo usati per la determinazione della pena: mancata indicazione della pena base e delle diminuzioni operate per l'ipotesi di tentato furto, per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e per la scelta del rito abbreviato, sostenendo che la riduzione riconosciuta per il rito abbreviato non è ricavabile implicitamente dalla pena finale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente riconosciuto l'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n.4) e negato le attenuanti generiche, e che la nuova dosimetria della pena fosse congrua: la pena complessiva è stata rideterminata da mesi 4 e €80,00 a mesi 3, giorni 15 ed €60,00 (con le riduzioni ex art. 442 c.p.p. già calcolate). La Corte ha spiegato che la diminuzione collegata al riconoscimento dell'attenuante corrispondeva sostanzialmente a 23 giorni ed €30,00, poi ridotti ex art. 442 a 15 giorni ed €20,00, e che tale calcolo, unitamente al richiamo ai criteri di commisurazione contenuti nelle decisioni di merito, è sufficiente: non era necessaria una spiegazione più analitica sull'esercizio del potere discrezionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Riconosciuta come attenuante per il danno di speciale tenuità; ha giustificato una riduzione della pena, ma non nella misura massima data la non totale irrilevanza del danno

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Applicato per ridurre ulteriormente l'entità della pena in rapporto al rito abbreviato; la Corte ha considerato le riduzioni ex art. 442 già comprese nella dosimetria finale

Massime di principio

  • La Corte può non indicare passo per passo la pena base e ogni singola diminuzione se il risultato finale è chiaramente coerente con le circostanze dichiarate e vicino al minimo edittale
  • Il riconoscimento di un'attenuante (es. art. 62 n.4) può essere tradotto in una diminuzione concreta (giorni/Euro) della pena; la corte deve motivare la ragionevolezza della misura scelta ma non necessariamente fornire un calcolo matematico dettagliato se esistono richiami alle valutazioni di merito
  • Le riduzioni per tentativo e per rito abbreviato sono conciliabili e cumulabili nella dosimetria della pena; deve risultare che siano state considerate, ma la loro esposizione può essere implicita se il risultato è trasparente
  • Per impugnare efficacemente la motivazione sulla pena occorre dimostrare l'arbitrarietà o l'impossibilità di ricostruire le diminuzioni operate; mera richiesta di ulteriore dettaglio numerico non è sufficiente se la sentenza è logicamente coerente
  • Il giudice di legittimità valorizza la coerenza complessiva della motivazione e la prossimità della pena al minimo edittale come indici di correttezza della dosimetria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.