Cassazione Penale, Sentenza n. 7889/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge: l'imputato era stato condannato dal Tribunale di Forlì per la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza) con ammenda di €900 e spese. Il ricorso ha contestato la qualificazione penale del fatto, deducendo che l'art. 186, comma 2, lett. a) è, dalla modifica del 2010 (art. 33 L. 29 luglio 2010, n. 120), un illecito amministrativo e non un reato; inoltre nel processo di merito non risultava prova tecnica rigorosa del tasso alcolemico (etilometro ritenuto affidabile ma senza accertamento tecnico o ematico), mentre i testimoni avevano riferito sintomi di ebbrezza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che la qualificazione giuridica adottata dal Tribunale (art. 186, comma 2, lett. a)) non corrisponda a un reato ma a un illecito amministrativo. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen., disponendo la trasmissione di copia della decisione al Prefetto di Forlì-Cesena per le valutazioni circa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. a), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La Corte rileva che, come modificato dall'art. 33 L. 29 luglio 2010, n. 120, il comma 2, lett. a) non è più reato ma illecito amministrativo; dunque non può costituire base per una condanna penale.
art. 33, legge 29 luglio 2010, n. 120
Norma che ha operato la modifica normativa decriminalizzando (per la specifica fattispecie) la condotta prevista dall'art. 186, comma 2, lett. a), trasformandola in illecito amministrativo.
art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Queste ulteriori lett. e commi dell'art. 186 (richiamate nell'atto di citazione) riguardano fattispecie più gravi che mantengono rilevanza penale; nel caso di specie il giudice di merito non ha fondato la condanna su tali disposizioni.
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Consentendo l'annullamento senza rinvio quando il fatto non è previsto dalla legge come reato; la Corte l'ha applicata perché la fattispecie riconosciuta dal giudice di merito è un illecito amministrativo.
Massime di principio
- Se la norma materiale in base alla quale è stata pronunciata una condanna penale è stata decriminalizzata (trasformata in illecito amministrativo), la condanna penale deve essere annullata; il giudice non può mantenere una sentenza penale basata su una norma che non prevede più reato.
- Quando la qualificazione giuridica del fatto in sede di merito è manifestamente diversa da quella prevista dalla legge (es. norma decriminalizzata), la Corte di legittimità può annullare senza rinvio e disporre l'inoltro agli organi amministrativi competenti per l'eventuale sanzione amministrativa.
- In reati che richiedono prova rigorosa del tasso alcolemico (es. lett. c) e altri commi penalmente rilevanti), l'assenza di accertamenti tecnici o ematici idonei rende difficile la condanna penale; la sola testimonianza su sintomi può non bastare per reati che richiedono prova oltre ogni ragionevole dubbio.
- Se vi sono più posizioni alternative (alcune amministrative e altre penali), è essenziale che il giudice identifichi correttamente la fattispecie applicabile: in caso di errore di qualificazione, la sentenza penale è annullabile e la materia può essere ricondotta al procedimento amministrativo-sanzionatorio.
- Difesa e Pubblico Ministero possono chiedere l'annullamento senza rinvio quando la natura non penale del fatto è pacifica e definitiva; in tal caso la trasmissione al Prefetto per le sanzioni amministrative è la prassi corretta.
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