Cassazione Civile, Ordinanza n. 33622/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento, da parte della Commissione tributaria provinciale, di un avviso di accertamento relativo a maggiori somme dovute a titolo di IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2011. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere definito la controversia in forza di un accordo quadro sulle liti pendenti: l'Ufficio ha annullato parzialmente in autotutela l'atto impositivo e la società ha aderito, versando imposta, interessi e sanzioni come rideterminati. La Corte ha quindi verificato la sopravvenuta definizione integrale della pretesa fiscale oggetto del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia/concorde richiesta delle parti e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato sia perché la causa di inammissibilità/estinzione è sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso, sia perché l'Agenzia delle entrate, quale amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo.
Norme richiamate
art. 2-quater, comma 1-sexies, d.l. n. 564/1994
La definizione della pretesa fiscale tramite autotutela parziale e adesione del contribuente è stata considerata idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, con integrale definizione dell'oggetto del giudizio.
La rinuncia al ricorso, manifestata da entrambe le parti con atti notificati, comporta l'estinzione del giudizio; l'adesione della controparte impedisce la condanna alle spese del rinunciante.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
In presenza di adesione delle altre parti alla rinuncia, non opera la condanna alle spese in danno del rinunciante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il cd. doppio contributo unificato non è dovuto quando la causa di inammissibilità o estinzione sopravviene dopo la proposizione del ricorso; inoltre non si applica all'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono integralmente la controversia tributaria mediante autotutela dell'Ufficio e adesione del contribuente, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La rinuncia al ricorso, se notificata e accompagnata dall'adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio e consente la compensazione delle spese.
- Il doppio contributo unificato non è dovuto se la causa di estinzione o inammissibilità interviene dopo la proposizione del ricorso; parimenti non si applica all'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Come è indicizzato
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