Cassazione Civile, Ordinanza n. 07524/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base di due scritture private nelle quali il debitore si riconosceva obbligato. Il debitore ha proposto opposizione deducendo: l'abusivo riempimento dei documenti posti a fondamento del decreto; l'illiceità dell'obbligazione, perché riferita alla restituzione di prestiti con interessi usurari; l'avvenuto pagamento del debito; e, inoltre, la mancata prova della qualità di erede del soggetto che aveva azionato il credito. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo provata la qualità di erede del creditore, non dimostrato l'adempimento del debitore e non accertabile con certezza la sussistenza e l'entità di interessi usurari. In cassazione il debitore ha proposto quattro motivi: con il primo lamentava, sotto varie rubriche, l'omesso esame di documenti; con il secondo formulava una doglianza priva di specifica censura e sosteneva che la sentenza di appello avrebbe dovuto annullare quella di primo grado; con il terzo contestava la valutazione di autenticità e attendibilità dei documenti posti a fondamento del credito; con il quarto svolgeva considerazioni inconferenti sulla regolazione delle spese e sulla composizione del collegio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo per totale assenza di una censura ragionata e intelligibile avverso la decisione impugnata; ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato formalmente dal ricorrente, ma la Corte rileva che la censura non si confronta in modo intelligibile con la sentenza impugnata
richiamato formalmente dal ricorrente; la Corte ribadisce che non è consentito in cassazione censurare in modo generico la valutazione delle prove di merito
richiamato dal ricorrente per fondare i motivi, ma i motivi sono giudicati privi di specifica censura
artt. 3, 24, 101 e 111 Cost.
richiamati dal ricorrente in modo meramente assertivo, senza autonoma e comprensibile censura
richiamato per porre le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
richiamato ai fini della liquidazione delle spese
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una censura specifica, intelligibile e ragionata contro la decisione impugnata; non è ammissibile una mera riproposizione del dissenso sulla giustizia della sentenza.
- La doglianza che si risolva nella contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è inammissibile quando non indichi un vero vizio deducibile nei limiti del giudizio di cassazione.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a enunciazioni assertive, inconferenti o incomprensibili: la mancanza di un reale confronto con la ratio decidendi comporta l'inammissibilità del motivo.
- La parte soccombente nel giudizio di legittimità è tenuta alla rifusione delle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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