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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07524/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un creditore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base di due scritture private nelle quali il debitore si riconosceva obbligato. Il debitore ha proposto opposizione deducendo: l'abusivo riempimento dei documenti posti a fondamento del decreto; l'illiceità dell'obbligazione, perché riferita alla restituzione di prestiti con interessi usurari; l'avvenuto pagamento del debito; e, inoltre, la mancata prova della qualità di erede del soggetto che aveva azionato il credito. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo provata la qualità di erede del creditore, non dimostrato l'adempimento del debitore e non accertabile con certezza la sussistenza e l'entità di interessi usurari. In cassazione il debitore ha proposto quattro motivi: con il primo lamentava, sotto varie rubriche, l'omesso esame di documenti; con il secondo formulava una doglianza priva di specifica censura e sosteneva che la sentenza di appello avrebbe dovuto annullare quella di primo grado; con il terzo contestava la valutazione di autenticità e attendibilità dei documenti posti a fondamento del credito; con il quarto svolgeva considerazioni inconferenti sulla regolazione delle spese e sulla composizione del collegio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo per totale assenza di una censura ragionata e intelligibile avverso la decisione impugnata; ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato formalmente dal ricorrente, ma la Corte rileva che la censura non si confronta in modo intelligibile con la sentenza impugnata

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato formalmente dal ricorrente; la Corte ribadisce che non è consentito in cassazione censurare in modo generico la valutazione delle prove di merito

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per fondare i motivi, ma i motivi sono giudicati privi di specifica censura

  • artt. 3, 24, 101 e 111 Cost.

    richiamati dal ricorrente in modo meramente assertivo, senza autonoma e comprensibile censura

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    richiamato per porre le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una censura specifica, intelligibile e ragionata contro la decisione impugnata; non è ammissibile una mera riproposizione del dissenso sulla giustizia della sentenza.
  • La doglianza che si risolva nella contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è inammissibile quando non indichi un vero vizio deducibile nei limiti del giudizio di cassazione.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a enunciazioni assertive, inconferenti o incomprensibili: la mancanza di un reale confronto con la ratio decidendi comporta l'inammissibilità del motivo.
  • La parte soccombente nel giudizio di legittimità è tenuta alla rifusione delle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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