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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40371/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado a Fazzi in relazione alla condanna per lesioni personali aggravate. Il ricorrente deduce violazione del divieto di reformatio in peius e errata applicazione degli artt. 167, comma 1 c.p. e 445, comma 2 c.p.p., sostenendo che la sentenza di patteggiamento del 20/02/1996 avrebbe avuto effetti estintivi ostativi alla revoca del beneficio e che la revoca è intervenuta senza istanza del pubblico ministero e nonostante fosse stato depositato il certificato del casellario in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che: (i) l'effetto di «neutralità» previsto dall'art. 445, comma 2 c.p.p. opera solo quando la decisione ex art. 444 abbia applicato una sanzione sostitutiva o una pena pecuniaria, mentre nel caso di specie la decisione del 1996 aveva inflitto 2 anni di reclusione; (ii) dal certificato del casellario risultava che all'epoca la sospensione condizionale non era stata concessa; (iii) comunque l'estinzione ex art. 167 c.p. non estingue altri effetti penali diversi da quelli espressamente previsti e il reato estinto può essere valutato ai fini della sospensione condizionale; (iv) la revoca della sospensione da parte della Corte d'appello, ove abbia natura semplicemente dichiarativa ai sensi dell'art. 168, comma 3 in relazione all'art. 164 ultimo comma c.p., non viola il divieto di reformatio in peius anche se non sollecitata dalla pubblica accusa. Conseguenzialmente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; non è stato riconosciuto il rimborso spese alla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    L'effetto di 'neutralità' della sentenza di patteggiamento rispetto agli effetti ostativi sulla sospensione condizionale opera soltanto quando la decisione abbia applicato una sanzione sostitutiva o una pena pecuniaria; non si applica quando sia stata inflitta pena detentiva (come nel caso del 1996).

  • art. 167, comma 1, cod. pen.

    L'estinzione del reato prevista da questa norma non comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri effetti penali diversi da quelli espressamente previsti: il reato estinto può comunque essere considerato ai fini della valutazione dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.

  • art. 168, comma 3, cod. pen. (in relazione all'art. 164, ultimo comma, cod. pen.)

    La revoca della sospensione condizionale per i motivi previsti ha natura dichiarativa; pertanto la Corte d'appello può revocare il beneficio anche in assenza di impugnazione o richiesta della parte pubblica senza violare il divieto di reformatio in peius, quando la revoca non richieda attività discrezionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso, conformemente alle modifiche normative richiamate (L. 23/06/2017, n.103).

  • art. 445, comma 2/ art. 444 cod. proc. pen. (riferimento procedurale alla decisione di patteggiamento)

    Richiamate per distinguere gli effetti della decisione di patteggiamento a seconda della sanzione applicata; la decisione ex art. 444 può avere effetti estintivi ma la portata di tali effetti dipende dalla pena applicata.

Massime di principio

  • L'estinzione del reato per sopravvenuta causa (art. 167 c.p.) non cancella automaticamente tutti gli altri effetti penali: vanno verificate le previsioni normative e gli effetti specifici espressamente indicati.
  • L'effetto di neutralità previsto dall'art. 445, comma 2 c.p.p. rispetto agli ostacoli alla concessione della sospensione condizionale opera soltanto quando la decisione di patteggiamento abbia applicato sanzioni sostitutive o pene pecuniarie, non quando sia stata inflitta pena detentiva.
  • La revoca della sospensione condizionale da parte della Corte d'appello ha natura dichiarativa in particolari ipotesi e, se non presuppone valutazioni discrezionali, la sua adozione anche senza impugnazione o richiesta della pubblica accusa non configura reformatio in peius.
  • In giudizio di cassazione, se il ricorso riguarda esclusivamente questioni di esecuzione o di trattamento sanzionatorio (es. revoca della sospensione), la parte civile normalmente non ha interesse a partecipare e non ha diritto al rimborso delle spese del grado di legittimità.
  • Ricorrere per cassazione senza fondamento sulla lettura di certificati o sulla presunta estinzione degli effetti può comportare condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende per inammissibilità colposa.

Testo integrale

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