Cassazione Penale, Ordinanza n. 30118/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva rideterminato la pena dopo un precedente annullamento parziale senza rinvio disposto dalla Corte di cassazione, limitato ad alcuni capi e alla sola parte sanzionatoria, per l'estinzione per prescrizione di alcuni reati satellite. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a un unico motivo, deducendo la mancanza di motivazione in relazione all'entità della pena irrogata in aumento ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché generica e non specifica: il ricorrente non ha indicato in modo puntuale le ragioni per cui gli aumenti di pena sarebbero iniqui, a fronte del fatto che la Corte territoriale aveva considerato la pena base per il reato più grave, espunto gli aumenti relativi ai reati già eliminati per prescrizione e mantenuto aumenti singolarmente contenuti. Inoltre, i reati satellite residui erano comunque intrinsecamente significativi ai fini della commisurazione della pena ex art. 133 c.p.
Norme richiamate
aumento di pena in relazione al reato continuato
La doglianza sulla misura dell'aumento ex art. 81, comma 2, c.p. è inammissibile se non specifica e non confrontata con la motivazione della Corte territoriale sul complessivo trattamento sanzionatorio.
La significatività intrinseca dei reati satellite residui rileva nella commisurazione della pena e giustifica gli aumenti applicati.
Richiamato solo nel riepilogo della precedente sentenza rescindente, che aveva concesso la circostanza attenuante equivalente; non assume rilievo decisivo nella decisione attuale.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la rideterminazione della pena, la censura sulla misura degli aumenti deve essere puntuale e specifica: non è sufficiente allegare in modo generico una mancanza di motivazione.
- Quando il giudice di rinvio o di merito ricalcola la pena dopo un annullamento parziale, la motivazione è sufficiente se dà conto della pena base, espunge gli aumenti relativi ai capi eliminati e mantiene aumenti coerenti con la gravità dei reati residui.
- In sede di commisurazione della pena, la natura e la significatività intrinseca dei reati satellite possono giustificare aumenti anche contenuti, purché il giudizio sia ancorato ai criteri dell'art. 133 c.p.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, ove il ricorrente sia in colpa nella proposizione di una censura infondata o generica, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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