Cassazione Penale, Sentenza n. 43571/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame relativa al sequestro preventivo di €2.748.937,04 (o sequestro per equivalente) disposto per presunti reati tributari e di truffa connessi a contratti di distacco transnazionale e fatture ritenute inesistenti. Il ricorrente contestava: 1) l'errata qualificazione della normativa comunitaria sul distacco e la rilevanza probatoria dei certificati/formulari (E101/formulario A) e dei bilanci; 2) la mancata valutazione della legittimità dei contratti di distacco e della documentazione (buste paga rumene, formulari, bilanci) che dimostrerebbero attività reale in Romania; 3) l'omessa considerazione dei conteggi che avrebbero dimostrato l'eccessività delle somme sequestrate rispetto all'effettivo profitto; 4) la mancanza di motivazione sulla pertinenzialità delle somme sequestrate rispetto ai reati contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto ai terzo e quarto motivo: ha censurato l'assenza di motivazione adeguata sul fumus del reato tributario (il Tribunale aveva affermato la falsità delle fatture senza spiegare perché sarebbero inesistenti) e la mancanza di motivazione sul nesso di pertinenzialità tra reati contestati e somme sequestrate (assenza di spiegazione su come sia stato calcolato il profitto sequestrabile). Sui profili relativi ai certificati E101 e alla verifica delle condizioni di distacco la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza comunitaria che vincola i giudici dello Stato ospitante e ha osservato che alcune censure attengono a elementi di fatto che dovrebbero essere valutati nel giudizio di merito. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Monza per nuovo esame (necessaria una motivazione puntuale sul fumus e sulla pertinenzialità/quantificazione delle somme).
Norme richiamate
Reato di truffa aggravata contestato come uno dei presupposti del sequestro per equivalente; la Corte richiede motivazione sul fumus rispetto alla falsità dei contratti/fatture.
Richiamato in relazione ai reati tributari; la decisione osserva la necessità di motivare adeguatamente l'esistenza degli indici di evasione e la congruità del calcolo del profitto sequestrabile.
Norma processuale rilevante in tema di sequestro preventivo; implicita la necessità di motivazione sul presupposto di pertinenzialità e periculum in mora.
Richiama il principio di motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte ha annullato per carenza di motivazione sui punti essenziali (fumus e pertinenzialità).
"il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia"
Fornisce la definizione normativa del 'lavoratore distaccato' richiamata dalla Corte; utile a valutare la legittimità dei contratti di distacco, ma la verifica probatoria concreta è rimessa al merito.
Regolamento n. 1408/71 art. 14 par.1 (e normativa comunitaria correlata)
"Il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa dalla quale dipende normalmente e distaccato da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto di quest'ultima, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato, a condizione che la durata prevedibile del lavoro non superi i dodici mesi..."
La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia che attribuisce vincolatività ai certificati E101/formulari rilasciati dallo Stato di provenienza e limita la possibilità del giudice nazionale di sindacarne la validità, salvo che l'istituzione emittente non abbia riconsiderato il rilascio a fronte di elementi di frode.
Giurisprudenza Corte di Giustizia (es. C-359/16, C-620/15)
Principio secondo cui i formulari E101 vincolano lo Stato ospitante e i giudici nazionali e che la possibile disapplicazione richiede specifiche condizioni (esistenza di elementi di frode e omissione di riesame da parte dell'istituzione emittente); tali questioni possono però richiedere accertamenti di fatto tipici del merito.
Massime di principio
- I formulari/ certificati E101 e la disciplina comunitaria sul distacco producono effetti vincolanti nello Stato di occupazione: il giudice nazionale non può agevolmente sindacarne la validità senza che l'istituzione emittente sia intervenuta o senza elementi di frode radicali, e molte questioni rimangono di merito.
- Per disporre o confermare un sequestro per equivalente è indispensabile una motivazione esplicita e specifica sia sul fumus commissi delicti (cioè perché le fatture/contratti siano ritenuti inesistenti o fittizi) sia sulla quantificazione e sulla pertinenzialità delle somme sequestrate rispetto all'ipotetico profitto del reato.
- La mera affermazione che da un'anomala procedura di distacco derivi automaticamente la falsità delle fatture non è sufficiente: il giudice deve spiegare il nesso logico e i criteri usati per dedurre l'inesistenza delle fatture (es. incongruenze contabili, assenza di reale attività, mancata contribuzione comprovata, ecc.).
- Documenti come bilanci, buste paga estere, formulari A/E101 e altri elementi di prova vanno valutati complessivamente; se la difesa produce documentazione idonea a dimostrare attività effettiva all'estero o contributi versati esteri, il Tribunale deve considerarli e motivare il rifiuto di credito a tali prove.
- Le questioni che richiedono accertamenti di fatto (esame della concreta attività economica in altro Stato, verifica degli adempimenti contributivi presso l'istituto estero) sono, di regola, materie del giudizio di merito: il sindacato in sede di riesame/impugnazione cautelare ha limiti quando richieda valutazioni probatorie complesse.
- In pratiche simili è prudente chiedere al giudice motivazioni punto per punto: come è stato stimato il profitto, quali elementi giustificano l'inesistenza delle fatture, perché le somme sui singoli conti sarebbero pertinenti al reato e non provento di operazioni lecite (es. pagamento prezzo appalto).
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