Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15623/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato, senza alcuna modifica della statuizione di responsabilità o del trattamento sanzionatorio, salvo la conferma del diniego delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la condanna per il reato di furto aggravato dalla recidiva. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo che la decisione di merito non fosse adeguatamente argomentata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo generico, privo di specifiche ragioni in diritto e di dati di fatto a sostegno, e comunque manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva fornito un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per escludere il beneficio.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Richiamato come base della contestazione, in combinazione con il reato di furto, per la recidiva contestata al condannato.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto per cui la condanna di merito è stata confermata.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua fondata sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è richiesta una motivazione particolarmente ampia quando il diniego sia sorretto da adeguato riferimento ai dati di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che censura il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se si limita a deduzioni generiche, prive di specifiche ragioni in diritto e di concreti dati fattuali a sostegno.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessaria una motivazione analitica o particolarmente estesa.
  • La Corte di cassazione non può sindacare il merito della valutazione compiuta dal giudice territoriale se la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è coerente, non illogica e ancorata agli elementi della decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.