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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33471/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un incarico professionale per la progettazione di un intervento edilizio su un immobile di proprietà della parte attrice. Secondo la prospettazione attorea, il progettista aveva errato nel valutare le effettive potenzialità edificatorie del fondo e, suggerendo la demolizione del fabbricato preesistente e la successiva ricostruzione sulla base di un presupposto edificatorio rivelatosi inesatto, aveva determinato la perdita della maggiore cubatura già esistente e condonata. Dopo il rilascio della concessione, il Comune aveva infatti rilevato che una delle particelle era destinata a viabilità di piano, sospendendo i lavori e annullando il titolo edilizio. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta; in appello il danno era stato ridotto; in un precedente giudizio di cassazione la sentenza d'appello era stata cassata con rinvio, con indicazione di criteri alternativi per la liquidazione del danno da perdita di cubatura. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha però rigettato integralmente la domanda, ritenendo che, alla luce della nuova consulenza tecnica, non vi fosse stata una reale perdita patrimoniale, poiché l'immobile realizzato avrebbe avuto comunque un valore maggiore. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del dictum rescindente; violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la sentenza di rinvio rimesso in discussione accertamenti già coperti da giudicato implicito; violazione dell'art. 1223 c.c. per impropria applicazione della compensatio lucri cum damno; nullità della consulenza tecnica d'ufficio e del procedimento per violazione degli artt. 193 e 195 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi; omessa valutazione di documenti; omessa pronuncia su parte della domanda. L'intento del ricorso era ottenere la cassazione della sentenza di rinvio e un nuovo esame della sola liquidazione del danno secondo i criteri già fissati dalla precedente decisione di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che la Corte di appello di rinvio si era discostata dal vincolo derivante dalla precedente sentenza rescindente, perché non si era limitata a liquidare il danno secondo i criteri alternativi già indicati, ma aveva rimesso in discussione la stessa esistenza della perdita di cubatura, introducendo una distinzione tra cubatura residenziale e non residenziale non richiesta dal dictum di legittimità. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio già affermato dalla Corte di cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e al decisum della sentenza di cassazione; non può rimettere in discussione questioni già definite dalla pronuncia rescindente né discostarsene con nuove qualificazioni incompatibili con il dictum.

  • art. 2909 c.c.

    La ricorrente ha invocato il giudicato interno implicito; la Corte non ha fondato l'accoglimento su tale norma, ma ha rilevato la violazione del vincolo derivante dalla precedente cassazione.

  • art. 1223 c.c.

    Dedotta in ricorso per censurare l'uso della compensatio lucri cum damno; il motivo resta assorbito dall'accoglimento dei primi due.

  • art. 193 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per lamentare la nullità della consulenza tecnica nel giudizio di rinvio; motivo assorbito.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per lamentare la nullità della consulenza tecnica nel giudizio di rinvio; motivo assorbito.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale invocata come base formale dei diversi motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di omessa pronuncia; motivo assorbito.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio è vincolato non solo al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma anche al perimetro decisorio tracciato dalla sentenza rescindente: non può trasformare una fase di mera liquidazione del danno in una nuova indagine sull'an debeatur.
  • Quando la Cassazione abbia già accertato l'esistenza del pregiudizio e abbia demandato al giudice di rinvio soltanto la sua quantificazione secondo criteri alternativi indicati in sentenza, il giudice del rinvio viola l'art. 384 c.p.c. se introduce nuove categorie valutative estranee al dictum e perviene a escludere in radice il danno.
  • In presenza di una sentenza rescindente che abbia individuato la perdita di una specifica utilità economica come fonte del danno, la successiva liquidazione deve misurarsi con quella perdita e non con vantaggi ulteriori o con una diversa strutturazione dell'immobile non richiesta dal titolo cassato.
  • La compensazione tra poste di segno opposto può essere esaminata solo entro il correttamente delimitato oggetto della liquidazione del danno; non può essere utilizzata per neutralizzare un pregiudizio già riconosciuto dalla pronuncia rescindente mediante la riformulazione del fatto dannoso.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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