Cassazione Penale, Sentenza n. 38341/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi di ricorso. Primo: censura per mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale (art. 62, comma 1, n. 4 c.p.), contestando che la Corte d'appello non avrebbe valutato correttamente il danno effettivo, limitandosi a ritenere assente certezza che, se il furto si fosse consumato, il danno sarebbe stato minimo; il ricorrente evidenziava che l'unico danno rilevabile era la rottura dell'infisso. Secondo: censura sul calcolo della pena e su vizi di motivazione rispetto ai criteri di cui all'art. 133 c.p., lamentando mancata valorizzazione del percorso rieducativo e presunti errori nel computo delle riduzioni per il tentativo e per il rito abbreviato
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rigettato il primo motivo come manifestamente infondato, ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui la speciale tenuità non poteva essere riconosciuta, anche perché la rottura dell'infisso costituisce un danno idoneo a escludere la tenuità. Ha rigettato anche il secondo motivo (in parte per genericità e in parte infondato), ritenendo che la pena fosse stata determinata correttamente dal Tribunale con applicazione della riduzione prevista per il rito abbreviato e che la Corte d'appello aveva congruamente confermato la misura, nonostante un riferimento formale inesatto al minimo edittale. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Disciplina la riduzione della pena per il tentativo; qui rilevante per il calcolo sanzionatorio applicato dal Tribunale e verificato dalla Corte d'appello
Norma che si riferisce al furto in abitazione; titolo del reato per cui è stato giudicato il ricorrente
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Riguarda le aggravanti applicabili ai delitti contro il patrimonio; richiamata per la configurazione dell'aggravante contestata
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Prevede la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; la Corte ha statuìto che, nel tentativo, tale attenuante è applicabile solo se è possibile desumere con certezza che il danno sarebbe stato di rilevanza minima, valutazione da compiersi ex ante sulle modalità del fatto e sugli elementi probatori; la rottura dell'infisso è stata ritenuta idonea ad escludere la tenuità
art. 133, comma 2, nn. 3 e 4 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena che richiedono la considerazione delle circostanze personali e del percorso di rieducazione; la Corte ha ritenuto che tali criteri fossero stati adeguatamente considerati nel giudizio di merito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la necessità di enunciazione dei motivi nei termini strettamente necessari per la motivazione del ricorso; richiamata in relazione alla forma del ricorso
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020
Prevede la possibilità di trattare il ricorso senza intervento delle parti; invocata per la modalità di trattazione del ricorso
art. 616 c.p.p. (modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; applicata per la condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00
Massime di principio
- La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale nel tentativo può essere riconosciuta solo se, dalle modalità del fatto e dalle prove, è possibile formulare con certezza una prognosi ex ante che il danno sarebbe stato di rilevanza minima; danni materiali causati per commettere il reato (es. rottura di infissi) possono da soli escludere la tenuità
- La Corte di cassazione esercita un sindacato limitato sulle valutazioni di merito: non può sostituirsi ai giudici di merito né riesaminare semplici apprezzamenti valutativi in assenza di vizi logici o di manifesta illogicità
- Nel contestare la dosimetria della pena è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di primo grado e della Corte territoriale, dimostrando errori specifici nel calcolo delle riduzioni (per tentativo e per rito abbreviato) o nella valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; censure generiche o che non incidono sulla motivazione risultano inammissibili o infondate
- Chi propone ricorso in cassazione deve prestare attenzione al rischio di condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., soprattutto quando il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o inammissibile
- Per ottenere riconoscimenti attenuanti riferiti al danno patrimoniale è utile raccogliere e produrre elementi probatori concreti sul valore delle cose presenti nell'abitazione e sull'effettivo pregiudizio economico, nonché circostanze che dimostrino l'assenza di danni materiali accessori
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