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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22178/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

L’indagato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto il riesame del decreto di perquisizione e sequestro eseguito nei suoi confronti, in relazione a una contestazione di frode nell’esecuzione di un contratto di locazione immobiliare. I motivi erano due: primo, la dedotta violazione degli artt. 247, comma 1, 252 e 253 c.p.p. e la motivazione solo apparente, perché nel decreto non sarebbero stati indicati i criteri di selezione del materiale informatico sequestrato; secondo, la dedotta violazione dell’art. 103 c.p.p. e motivazione apparente, per avere l’atto di ricerca e sequestro colpito l’ufficio del ricorrente, che svolge la professione di avvocato e sarebbe anche difensore di una società coinvolta nelle indagini. Il ricorso invocava la giurisprudenza che estende le garanzie difensive dell’art. 103 c.p.p. a tutti i professionisti forensi che abbiano assunto difese, anche in procedimenti diversi. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto, sostenendo che il ricorrente era sì avvocato, ma anche indagato nel medesimo procedimento quale amministratore di fatto della società coinvolta, sicché non poteva pretendersi l’applicazione di una tutela pensata per il difensore terzo rispetto alle indagini.

La decisione

La Corte non ha deciso nel merito del ricorso, ma ha rilevato che la seconda doglianza pone una questione oggetto di contrasto giurisprudenziale, anche in rapporto ai principi affermati dalle Sezioni Unite "De Gasperini" e "Grollino". Ha quindi disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite per risolvere se le garanzie dell’art. 103 c.p.p. per ispezioni, perquisizioni e sequestri negli uffici dei difensori operino anche quando il difensore sia egli stesso sottoposto a indagine, oppure solo quando l’atto riguardi il difensore dell’indagato o imputato nel procedimento in cui nasce l’esigenza investigativa.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma di concorso nel reato contestato in via cautelare

  • art. 356 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del delitto di frode nell'esecuzione del contratto

  • art. 247, comma 1, c.p.p.

    invocato per censurare il decreto di perquisizione e sequestro sotto il profilo della selezione del materiale informatico

  • art. 252 c.p.p.

    invocato per censurare il decreto di sequestro

  • art. 253 c.p.p.

    invocato per censurare il decreto di sequestro e i criteri di selezione del materiale

  • art. 103 c.p.p.

    norma centrale: disciplina speciali garanzie per perquisizioni, ispezioni e sequestri negli uffici dei difensori e il divieto di acquisire carte e documenti relativi all'oggetto della difesa, con dibattito sulla sua applicabilità quando il difensore sia anche indagato

  • art. 618, comma 1-bis, c.p.p.

    richiamato come base della rimessione obbligatoria alle Sezioni Unite in presenza di contrasto giurisprudenziale

  • art. 24 Cost.

    evocato quale fondamento costituzionale del diritto di difesa e del segreto professionale

  • art. 200 c.p.p.

    richiamato in relazione alla tutela del segreto professionale

  • art. 256 c.p.p.

    richiamato in relazione alla tutela del segreto professionale e al sequestro di atti coperti da riservatezza

  • art. 4 direttiva 2013/48/UE

    richiamato a sostegno dell'interpretazione che collega il divieto di sequestro direttamente alla persona del difensore

Massime di principio

  • Le garanzie speciali previste per perquisizioni, ispezioni e sequestri negli uffici dei difensori sono funzionali alla tutela del diritto di difesa e del segreto professionale, non alla protezione corporativa della categoria forense.
  • Per i sequestri, il divieto di acquisire carte e documenti relativi all'oggetto della difesa opera in ragione della qualità di difensore e può essere ricondotto alla persona del professionista, non soltanto al luogo in cui l'atto è eseguito.
  • Per ispezioni e perquisizioni, la garanzia si collega tipicamente all'ufficio del difensore; per il sequestro, invece, il collegamento è diretto alla persona del difensore.
  • Il tema dell'applicabilità dell'art. 103 c.p.p. richiede di bilanciare la tutela della funzione difensiva con l'esigenza di evitare che essa si trasformi in uno schermo immunitario per chi sia contemporaneamente sottoposto a indagine.
  • Quando sulla portata dell'art. 103 c.p.p. si registrano orientamenti contrastanti e il contrasto investe un principio già affermato dalle Sezioni Unite, la sezione semplice deve rimettere la questione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
SottomaterieInutilizzabilitàCaptatore informatico
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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