Cassazione Penale, Sentenza n. 46057/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 2/11/2022 che, in riforma della sentenza del GUP di Brindisi, aveva rideterminato le pene in esito a giudizio abbreviato. Le censure principali riguardavano: nullità della sentenza per mancata presenza dell'imputato detenuto in udienza; violazione di legge sulla determinazione della pena (in particolare bilanciamento tra attenuante ex art.648, co.2 c.p. e recidiva ex art.99 c.p.); omessa o insufficiente motivazione sulla determinazione della pena; presunta improcedibilità di reati di furto per mutato regime di procedibilità (D.Lgs.150/2022); carenza di motivazione e illogicità relativamente al giudizio di responsabilità per associazione a delinquere e per ricettazione; doglianze specifiche per chi aveva concordato la pena in appello (concordato ex art.599-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivi non consentiti (per i concordatari che avevano rinunciato ai motivi) sono stati ritenuti inammissibili; le censure riguardanti la sopravvenuta modifica del regime di procedibilità sono state rigettate come infondate o non rilevanti in sede di legittimità, essendo intervenuta la norma dopo la sentenza impugnata (vacatio legis). Il motivo sulla mancata partecipazione all'udienza è stato respinto perché la richiesta di presenza del detenuto è stata formulata oltre il termine perentorio previsto dall'art.23-bis D.L.137/2020. Altri motivi a carico (difesa della decisione di merito sull'associazione a delinquere, ricettazione e determinazione della pena) sono stati ritenuti generici o non consentiti in cassazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regolamenta il concordato in appello con rinuncia ai motivi; limita le censure proponibili in Cassazione, ammettendo solo contestazioni sulla formazione della volontà, sul consenso del procuratore generale e su vizi strutturali del contenuto della pronuncia; doglianze sui motivi rinunciati o su valutazioni di merito sono inammissibili.
Norma sull'associazione a delinquere; la Corte conferma il principio che non è necessaria la consumazione di reati-fine per la configurabilità dell'associazione, bastando un contributo causale alla vita e agli scopi del sodalizio.
Prevede il delitto di ricettazione e, nella versione richiamata, la possibilità di attenuante; il bilanciamento con aggravanti (es. recidiva) deve essere operato con riferimento al reato individuato come più grave.
Disciplina la recidiva; in presenza di pluralità di reati il giudice valuta la recidiva rispetto al delitto considerato più grave.
Richiamato dalla difesa relativo alla motivazione in giudizio abbreviato; la Corte non ha ritenuto il motivo decisivo né ammissibile in Cassazione per le ragioni esposte.
Regola la partecipazione del detenuto alle udienze; la richiesta di presenza deve essere formulata entro 15 giorni liberi prima dell'udienza, termine perentorio applicato nel caso di specie.
Prevede la declaratoria di inammissibilità de plano per talune fattispecie in sede di concordato; la Corte ne ha richiamato la ratio nell'ambito delle limitazioni dei motivi proponibili.
D.Lgs. 150/2022 (riforma del regime di procedibilità)
Modifica il regime di procedibilità per il reato di furto aggravato (passaggio a procedibilità a querela): la Corte ha ritenuto che la modifica entrata in vigore dopo la sentenza di appello (vacatio legis) non potesse essere applicata retroattivamente né costituisse causa di annullamento in Cassazione nel caso in esame.
D.L. 162/2022, art.6 (decorrenza)
Rilevata ai fini della decorrenza dell'entrata in vigore delle modifiche normative: la normativa citata è entrata in vigore il 30/12/2022, dopo la sentenza impugnata, per cui non poteva influire sul giudizio di appello.
Massime di principio
- Il concordato in appello con rinuncia ai motivi (art.599-bis c.p.p.) limita fortemente le censure proponibili in Cassazione: sono ammissibili solo contestazioni sulla formazione della volontà di concordare, sul consenso del PG e su vizi strutturali evidenti del patto; doglianze di merito sulla determinazione della pena o sulla valutazione delle prove in gran parte risultano inammissibili.
- Una modifica normativa entrata in vigore dopo la pronuncia impugnata (vacatio legis) non può essere applicata retroattivamente per annullare la decisione già adottata, salvo che la nuova norma costituisca una vera e propria abolizione del reato o produca un effetto di 'abolitio criminis'.
- Per la partecipazione alle udienze da parte di detenuti in collegamento bisogna rispettare i termini formali di richiesta (art.23-bis D.L.137/2020); domande tardive possono rendere inammissibile la doglianza sulla mancata presenza.
- In materia di reati associativi (art.416 c.p.) non è necessario provare la commissione dei reati-fine da parte del singolo partecipante: è sufficiente dimostrare anche un contributo causale, seppur minimo ma non insignificante, alla vita e agli scopi del sodalizio.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, in presenza di più reati, si effettua con riferimento al fatto ritenuto più grave; le circostanze relative ai reati satellite incidono principalmente ai fini degli aumenti ex art.81 c.p.
- In Cassazione è limitata la possibilità di riesaminare il merito e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito: le doglianze che si risolvono in una diversa lettura delle stesse risultanze processuali sono inammissibili o respinte se il giudizio di merito appare logicamente motivato.
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