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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23229/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda una pluralità di soggetti che assumevano di aver acquistato, con scritture private risalenti alla fine degli anni Sessanta, lotti di terreno poi rivelatisi interessati da una lottizzazione abusiva. Gli attori avevano dedotto di essere stati immessi nel possesso dei fondi e di aver corrisposto integralmente il prezzo, chiedendo in via principale l'accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà, in subordine l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. e, ulteriormente in subordine, il riconoscimento dell'usucapione. La società convenuta contestava la riferibilità a sé dei contratti, sosteneva che le scritture fossero state sottoscritte da un soggetto privo di poteri rappresentativi e chiedeva il rilascio dei terreni. In appello la Corte territoriale ha respinto le domande, ritenendo, tra l'altro, che non vi fosse prova di un potere di rappresentanza in capo al firmatario delle scritture, che non tutte le posizioni fossero supportate dalla produzione dei relativi contratti, che per alcuni appellanti mancasse la legittimazione ad agire o fosse cessata la materia del contendere, e che la detenzione dei beni fosse incompatibile con l'usucapione. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: nullità della sentenza per avere la Corte d'appello valorizzato la mancata produzione di tutti i contratti nonostante essi fossero stati prodotti in primo grado e fosse stato denunciato lo smarrimento del fascicolo; omesso esame di fatti decisivi; violazione del giudicato interno con riguardo alla legittimazione di alcuni cessionari/aventi causa; omesso esame del fatto decisivo consistente nella natura traslativa delle scritture e nella conseguente configurabilità del possesso utile ad usucapionem. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulle spese, ritenute liquidate in modo asseritamente inferiore ai minimi tariffari.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. In via preliminare ha escluso l'interesse a ricorrere di alcuni soggetti per i quali la Corte d'appello aveva già dichiarato la cessazione della materia del contendere o l'esclusione dal giudizio, non essendo stata proposta specifica censura su tali capi. Ha inoltre dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione del giudizio di legittimità ex art. 337 c.p.c. per la pendenza di altro processo ritenuto pregiudicante, osservando che la sospensione non è compatibile con la funzione della Cassazione. Nel merito, ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato le scritture prodotte e, soprattutto, aveva accertato in modo decisivo che il soggetto che le aveva sottoscritte aveva agito in proprio e non in rappresentanza della società, senza prova di procura scritta idonea a vincolare la società. Ha respinto il motivo sul preteso giudicato interno perché il Tribunale non aveva deciso nel merito la posizione dei cessionari, avendo assorbito la questione nell'esclusione radicale dell'efficacia dei contratti verso la società; dunque non vi era un giudicato implicito da far valere. Ha dichiarato inammissibile il motivo sull'usucapione, osservando che esso non denunciava un fatto storico omesso, ma sollecitava una diversa qualificazione e interpretazione delle scritture; inoltre la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che la detenzione derivante dall'attesa di formalizzazione dei contratti non integrasse possesso utile ai fini dell'usucapione. Sul ricorso incidentale ha rilevato la genericità della censura sulle spese di lite, priva dell'indicazione dello scaglione tariffario applicabile. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato come rimedio subordinato richiesto dagli attori per ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre; non operava però perché mancava la prova di un valido vincolo contrattuale riconducibile alla società.

  • art. 337 c.p.c.

    La sospensione del giudizio di legittimità è stata ritenuta inammissibile, perché estranea alla funzione istituzionale della Cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare nullità della sentenza e violazione del giudicato interno; la Corte ha escluso i vizi dedotti.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio è stato ritenuto non sussistente o inammissibile perché i ricorrenti non denunciavano un fatto storico decisivo omesso, ma una diversa lettura delle scritture e delle risultanze istruttorie.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. e all'art. 2909 c.c. per sostenere un preteso giudicato interno, escluso dalla Corte.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per il giudicato interno; la Corte ha escluso che si fosse formato un giudicato implicito sulla legittimazione dei cessionari.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla pretesa ultrapetizione/violazione del giudicato interno, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per evidenziare la rilevanza della conformità tra la decisione di primo e di secondo grado sul rigetto dell'usucapione.

  • art. 72 L. Fall.

    La Corte ha richiamato il potere del curatore di sciogliersi dal rapporto, osservando che gli effetti dello scioglimento perduravano anche dopo la chiusura del fallimento e il ritorno in bonis della società.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la liquidazione delle spese, ma la censura è stata giudicata generica.

  • D.M. 55/2014

    Richiamato per contestare la liquidazione delle spese legali in misura inferiore ai minimi tariffari, senza specificazione dello scaglione di riferimento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1478 c.c.

    Richiamato per escludere l'efficacia traslativa delle scritture invocate, poiché il soggetto che le aveva sottoscritte non era proprietario né legittimato a impegnare il proprietario.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di fatto storico principale/secondario ai fini del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. e del riparto dell'onere probatorio.

Massime di principio

  • Ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è necessario denunciare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove, l'interpretazione degli atti o la diversa qualificazione giuridica della fattispecie.
  • Quando un contratto o un preliminare sia sottoscritto da un soggetto che agisce in proprio e non quale rappresentante del proprietario, la scrittura non è opponibile al preteso dominus in mancanza di prova del potere rappresentativo o di procura valida e idonea a vincolarlo.
  • La deduzione di un giudicato interno presuppone che il capo di decisione sia stato effettivamente deciso, anche implicitamente, dal primo giudice; se la questione è stata solo assorbita da una decisione radicale di rigetto, non si forma giudicato implicito sulla singola posizione processuale.
  • La detenzione del bene in attesa della formalizzazione di un acquisto promesso o preteso non integra di per sé possesso utile ai fini dell'usucapione, mancando l'animus possidendi e, se del caso, l'interversione del possesso.
  • In sede di legittimità non è ammissibile chiedere la sospensione del processo per pregiudizialità rispetto ad altro giudizio di merito, poiché tale potere è incompatibile con la funzione istituzionale della Corte di cassazione.
  • La censura sulle spese di lite è inammissibile se non indica in modo specifico il parametro tariffario o lo scaglione di valore che si assume violato.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaPossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàAnnullabilità

Testo integrale

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