Cassazione Penale, Ordinanza n. 25020/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo di censura sul vizio di motivazione e l'assenza di indicazioni specifiche idonee a consentire il sindacato di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di proscioglimento, ma la censura non indicava in modo specifico gli elementi posti a base dell'asserito vizio e risultava quindi generica, non consentendo un effettivo controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione. La fattispecie concreta riguarda la conferma della responsabilità penale per falsità in atti/documenti, detenzione illecita di arma e violazione del codice della strada, secondo i capi di imputazione richiamati in sentenza.
Norme richiamate
Richiamato come base del capo di imputazione relativo alla falsità materiale commessa dal privato.
Richiamato come base del capo di imputazione relativo alla falsità materiale in atti o certificati da parte di soggetto qualificato dal testo della sentenza di merito richiamata.
art. 4, comma 2, legge 110/1975
Richiamato quale norma incriminatrice per il capo relativo alla detenzione/porto di arma o oggetto vietato.
art. 116, comma 15, cod. strada
Richiamato quale norma incriminatrice per la violazione amministrativo-penale in materia di circolazione stradale.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve essere specifico e autosufficiente: il ricorrente deve indicare puntualmente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura.
- Una doglianza meramente assertiva o generica non consente alla Corte di cassazione di individuare il vizio denunciato né di esercitare il proprio sindacato, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati dalla decisione.
Come è indicizzato
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