Cassazione Penale, Ordinanza n. 25017/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo per furto pluriaggravato ai danni di un ente erogatore di energia elettrica. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione per la mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, sostenendo che il reato non sarebbe stato procedibile d'ufficio. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, negando l'illecito prelievo di energia e la finalità di profitto. Con il terzo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata aggravante, censurando il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché, essendo contestata l'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio ex art. 625 n. 7 c.p., il reato è procedibile d'ufficio e non richiede querela. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché meramente reiterativo di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, che avevano ritenuto provato il prelievo illecito di energia elettrica e il conseguente indebito profitto economico. Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile poiché attinente al trattamento sanzionatorio, adeguatamente motivato dalla corte territoriale sulla base dei precedenti dell'imputato, della gravità del fatto, della sua pericolosità e dell'assenza di elementi favorevoli. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625 n. 7 c.p.
La contestazione dell'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio comporta la perseguibilità d'ufficio del furto, escludendo la necessità della querela.
Massime di principio
- Quando nel furto è contestata l'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, il reato è procedibile d'ufficio e non è richiesta la querela della persona offesa.
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare doglianze già specificamente esaminate e logicamente confutate dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
- Le censure sul riconoscimento o sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul loro bilanciamento con aggravanti sono inammissibili quando la decisione di merito è sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La contestazione della prova del fatto e dell'elemento soggettivo non può risolversi in una mera diversa lettura del compendio probatorio quando la motivazione di merito dia conto in modo non illogico degli elementi che fondano la responsabilità.
Come è indicizzato
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