Cassazione Penale, Ordinanza n. 25015/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino per minaccia aggravata. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità; 2) erronea applicazione della legge penale, sostenendo l'assenza degli elementi costitutivi del reato di minaccia grave; 3) inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il vizio denunciato non emergeva dal provvedimento impugnato; ha considerato il secondo e il terzo motivo inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali. La sentenza territoriale aveva valorizzato la condotta consistente nel brandire un manico di scopa e nel proferire frasi minacciose, ritenendola idonea a ingenerare timore e a turbare la libertà psichica della vittima; inoltre ha ribadito che, per il reato di minaccia, è sufficiente la potenziale idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale della persona offesa, restando irrilevante, salvo al più ai fini della gravità, l'eventuale atteggiamento della vittima.
Norme richiamate
Il comportamento di minaccia, anche accompagnato dall'uso di un oggetto e da frasi minacciose, integra il reato quando è idoneo a incutere timore e a incidere sulla libertà morale della vittima; non occorre che la vittima reagisca in un determinato modo, essendo sufficiente la potenziale lesività della condotta.
La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a una rivalutazione del merito probatorio senza denunciare specifici travisamenti delle prove.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio se il ricorso non indica specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- Il delitto di minaccia è integrato dalla condotta oggettivamente idonea a ingenerare timore e a turbare la libertà psichica della persona offesa; non è necessario che si verifichi un concreto e particolare effetto psicologico sulla vittima.
- L'eventuale reazione o atteggiamento della persona offesa non esclude la sussistenza del reato di minaccia, potendo incidere al più sulla sua gravità.
- Il vizio di motivazione è manifestamente infondato quando la motivazione della sentenza impugnata dia conto in modo coerente del quadro probatorio e delle ragioni della decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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