Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25021/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando quindi gli effetti della sentenza di appello. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d'appello, all'esito di giudizio celebrato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado confermando la responsabilità di entrambi gli imputati per un accesso/uso fraudolento di strumenti di pagamento o carte di pagamento (art. 493-ter c.p.) e, per uno solo di essi, anche per ricettazione. In cassazione il primo ricorrente lamentava: 1) violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sull'affermazione di responsabilità, in sostanza chiedendo una rivalutazione del compendio probatorio; 2) mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e delle attenuanti generiche, con doglianze ritenute generiche e prive di specifica indicazione degli elementi di censura. Il secondo ricorrente deduceva: 1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla responsabilità e sulla valutazione delle prove, con particolare riguardo all'individuazione fotografica, nonché sull'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 c.p.; 2) mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p. e delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi: per il primo ricorrente perché le doglianze erano di merito, generiche e non specificamente correlate a travisamenti; per il secondo perché, avendo aderito alla definizione ex art. 599-bis c.p.p., le questioni dedotte erano precluse in cassazione, oltre a risultare manifestamente infondata la censura sull'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. e congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    modalità definitoria prescelta

    La definizione del giudizio di appello mediante accordo sulla pena produce effetti preclusivi estesi all'intero processo, impedendo di devolvere in cassazione questioni oggetto della rinuncia implicita connessa all'accordo.

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma incriminatrice posta a fondamento della conferma della responsabilità di entrambi gli imputati.

  • art. 114 cod. pen.

    Lamentata ma negata la concessione dell'attenuante da parte del ricorrente; la censura è stata ritenuta generica.

  • art. 625 n. 5 cod. pen.

    Aggravante dedotta dal ricorrente, ma la censura è risultata preclusa dalla definizione ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.

    L'attenuante presuppone un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, valutato non solo in relazione al valore del bene, ma anche agli ulteriori effetti dannosi per la persona offesa; non rileva la capacità del danneggiato di sopportare il danno.

  • art. 54 cod. pen.

    oltre ogni ragionevole dubbio

    Richiamato dal ricorrente in termini impropri: la censura è stata giudicata come richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma incriminatrice richiamata indirettamente dalla conferma della responsabilità del solo secondo imputato per ricettazione.

  • art. 69 cod. pen.

    Non esplicitamente richiamato nel testo; non incluso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura sul criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, salvo il dedotto e specifico travisamento di decisive emergenze processuali.
  • Le doglianze aventi ad oggetto il diniego di attenuanti devono essere specifiche e sorrette da un onere argomentativo minimo; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • Quando le parti abbiano definito l'appello con accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., le questioni oggetto dell'accordo risultano precluse anche in cassazione, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo e di valore economico quasi irrisorio, valutandosi l'intero pregiudizio arrecato alla persona offesa e non la sola capacità economica di quest'ultima.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice di merito richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi per negare la meritevolezza del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.