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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25018/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la declaratoria di inammissibilità dell'appello emessa dalla Corte d'appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato che aveva impugnato in appello la decisione di merito, ma la Corte d'appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'appello perché tardivo. Nel ricorso per cassazione l'interessato deduce l'inosservanza della legge penale, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso dalla computazione il periodo di sospensione feriale dei termini, con la conseguenza che il gravame non doveva ritenersi tardivo. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che il termine per il deposito/redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla sospensione feriale, mentre il termine per impugnare una sentenza depositata nel periodo feriale decorre solo dopo la cessazione di tale periodo.

Norme richiamate

  • termine per l'impugnazione della sentenza

    Se la sentenza viene depositata nel periodo di sospensione feriale, il termine per proporre impugnazione inizia a decorrere solo dopo la conclusione del periodo stesso.

  • termine per la redazione della motivazione della sentenza

    Non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini.

  • art. 425 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; non determinabile.

Massime di principio

  • Il termine per il deposito o la redazione della motivazione della sentenza non è sospeso nel periodo feriale.
  • Diversamente, il termine per proporre impugnazione contro una sentenza depositata nel corso del periodo feriale decorre soltanto dopo la cessazione di tale periodo.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che, per contestare la tardività dell'appello, assuma l'applicabilità della sospensione feriale a un termine che la legge e la giurisprudenza escludono da tale disciplina.
  • Quando il ricorso per cassazione è infondato in modo evidente, la Corte ne dichiara l'inammissibilità e condanna il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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