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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25014/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per furto pluriaggravato. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del tentativo, assumendo che il fatto non si sarebbe consumato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare sul giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità a fronte di una motivazione di merito ritenuta adeguata e completa. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché reiterativo di censure già esaminate, essendo stato accertato che il furto era consumato: la merce era stata sottratta, l'imputato si era allontanato dagli esercizi commerciali ed era stato bloccato solo successivamente dagli addetti alla vigilanza, con conseguente ingresso dei beni nella sua sfera di dominio. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato perché la giurisprudenza richiamata dalla Corte ritiene configurabile l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede anche quando la sottrazione avvenga in esercizio commerciale con prodotti muniti di placca antitaccheggio, dispositivo che non elimina il rischio di sottrazione né assicura un controllo a distanza idoneo a escludere l'aggravante. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché attiene al trattamento punitivo: la corte territoriale aveva escluso la prevalenza delle attenuanti generiche sulla base della pluralità delle aggravanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Il fatto è stato qualificato come furto consumato, con sottrazione della merce e acquisizione dei beni nella sfera di dominio dell'agente.

  • art. 625 c.p.

    È stata ritenuta la sussistenza di plurime aggravanti, tra cui quella dell'esposizione della cosa alla pubblica fede.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, con incidenza sul solo trattamento sanzionatorio.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi che richiedono una diversa lettura del compendio istruttorio o ripropongono questioni già vagliate sono inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile censurare la motivazione di merito mediante una mera proposta di rilettura alternativa delle prove, se la sentenza impugnata contiene una motivazione logica, adeguata e completa sugli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
  • Il delitto di furto deve ritenersi consumato quando la cosa sia stata sottratta e sia entrata, anche solo per un apprezzabile lasso di tempo, nella sfera di dominio dell'agente, non essendo sufficiente il successivo blocco da parte dei vigilanti per degradare il fatto a tentativo.
  • Nell'ambito del furto in esercizio commerciale, la presenza di dispositivi antitaccheggio non esclude di per sé l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, se tali dispositivi consentono solo la rilevazione della sottrazione al varco ma non un effettivo controllo a distanza idoneo a impedire la sottrazione.
  • Le doglianze che investono esclusivamente il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con aggravanti contestate attengono al trattamento sanzionatorio e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della violazione di legge, non potendo risolversi in una nuova valutazione discrezionale del merito.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

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