Cassazione Civile, Ordinanza n. 29954/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Dalla motivazione emerge però che il ricorso non è stato depositato nei termini di legge: la controparte ha eccepito, nel controricorso, che la sentenza impugnata non le era stata notificata e che il ricorso per cassazione era stato notificato dall’Agenzia, ma non risulta tempestivamente depositato l’originale nel termine previsto. La Corte ha quindi esaminato d’ufficio la questione dell’improcedibilità del ricorso per omesso o tardivo deposito dell’atto introduttivo, richiamando la propria giurisprudenza sul punto e precisando che il vizio non è sanato dalla mancata eccezione del resistente, trattandosi di inosservanza di un termine perentorio e non di mera irregolarità formale. Viene altresì ricordata la possibilità, per la parte non imputabile al ritardo, di chiedere rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., circostanza però non risultante in atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, rilevando d’ufficio l’omesso o tardivo deposito dell’originale del ricorso nel termine di legge. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in euro 2.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione statale, richiamando il regime di prenotazione a debito.
Norme richiamate
Il ricorrente che non abbia potuto depositare tempestivamente l’atto per causa a sé non imputabile può evitare l’improcedibilità chiedendo, appena cessato l’impedimento, la rimessione in termini e depositando contestualmente l’atto.
Il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo riguarda le forme in senso stretto e non l’inosservanza di termini perentori, per i quali operano regole specifiche come l’improcedibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L’ulteriore contributo non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal pagamento mediante prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
Norma introduttiva dell’obbligo di versare l’ulteriore importo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non applicabile alle Amministrazioni dello Stato secondo la Corte.
Massime di principio
- L’omesso o tardivo deposito dell’originale del ricorso per cassazione nel termine di legge comporta l’improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio.
- L’improcedibilità per mancato deposito tempestivo non è esclusa dalla costituzione del resistente né dalla mancata eccezione di parte, poiché si tratta di violazione di un termine perentorio.
- La parte che dimostri che il ritardo nel deposito è dipeso da causa non imputabile può chiedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., depositando contestualmente l’atto.
- L’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione respinta, inammissibile o improcedibile non opera nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, soggette al regime della prenotazione a debito.
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