Cassazione Penale, Sentenza n. 21465/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Lecce che confermava la condanna per reati connessi a cambiali false (artt. 110, 485, 491 c.p.). Si contestava: per Lorè il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., la ritenuta recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; per Borromeo la configurabilità del reato ex art. 491 c.p. (sostenendo che si tratterebbe di falso in scrittura privata ormai in gran parte depenalizzato), il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Lorè e dichiarato inammissibile quello di Borromeo. Sul punto della tenuità del fatto (art. 131-bis) la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della corte territoriale, che ha evidenziato la pluralità delle cambiali falsificate (cinque titoli), la pervicacia della condotta e il danno complessivo di €6.000, elementi tali da escludere la particolare tenuità. Quanto alla contestazione di Borromeo sulla natura del reato, la Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la falsificazione di titoli di credito trasmissibili per girata (come le cambiali) mantiene rilevanza penale anche dopo il d.lgs. n. 7/2016, mentre sono stati depenalizzati alcuni falsi in scritture private non rientranti nelle fattispecie residue. In ordine al trattamento sanzionatorio la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i rilievi: la corte d'appello ha effettuato una valutazione autonoma e congrua, motivando la diversa modulazione delle pene in funzione della responsabilità e della recidiva. Conseguentemente: rigetto del ricorso di Lorè e dichiarazione di inammissibilità del ricorso di Borromeo; condanna al pagamento delle spese processuali per entrambi e, per Borromeo, pagamento di €3.000 alla cassa delle ammende; condanna di Lorè alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rilevanza del concorso di persone nell'esecuzione del fatto: la cooperazione dei due imputati è considerata ai fini della gravità e della motivazione
Storica norma sul falso in scrittura privata; riferita nel contesto dell'abrogazione/parziale depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 7/2016
La fattispecie di falso relativa a determinate scritture private (tra cui cambiale e titoli trasferibili per girata) conserva rilevanza penale; applicata alle cambiali falsificate nel caso
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte conferma che richiede valutazione delle modalità della condotta e dell'entità del danno, e può essere esclusa quando ricorra pervicacia, pluralità dei fatti e danno significativo
Circostanze attenuanti generiche: la corte di appello ha valutato e modulato il trattamento sanzionatorio, ritenendo non applicabili nella massima estensione le attenuanti per i motivi esposti (recidiva, gravità della condotta)
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato la valutazione dei parametri di cui a questo articolo (gravità, modalità, danno) a fondamento della modulazione differenziata delle pene
Ha modificato la rilevanza penale di alcuni falsi in scritture private: pur avendo depenalizzato talune fattispecie, non ha eliminato la rilevanza penale dei falsi relativi a titoli di credito trasferibili per girata
r.d. 14/12/1933 n. 1669 (legge cambiaria)
Disciplina della cambiale e della girata: la girata con dicitura "valuta per l'incasso" è un mandato a riscuotere e non sempre trasferisce il diritto, ma le cambiali rimangono titoli di credito trasferibili cui si applicano le regole penali sui falsi in titoli trasferibili
Previsione della condanna al pagamento delle spese del procedimento per il ricorrente soccombente o per ricorso inammissibile; applicata alle condanne per spese e, per Borromeo, al pagamento alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione concreta delle modalità della condotta e dell'entità del danno: pluralità di atti falsi, pervicacia e danno economico significativo ne escludono l'applicabilità
- La depenalizzazione introdotta dal d.lgs. n. 7/2016 ha ridotto l'ambito dei falsi penalmente rilevanti, ma i titoli di credito trasferibili per girata (come le cambiali) mantengono rilevanza penale quando vi è falsificazione o utilizzazione fraudolenta
- La girata con dicitura "valuta per l'incasso" può avere natura di mandato e non trasferire il diritto, ma la natura del titolo (se trasferibile) e lo scopo dell'agente (vantaggio o danno) determinano la rilevanza penale
- In sede di appello il giudice può operare una autonoma valutazione del trattamento sanzionatorio; errori materiali nell'intestazione della sentenza di primo grado non invalidano necessariamente la motivazione di merito
- Motivi di impugnazione generici o già adeguatamente motivati dalla corte territoriale possono essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati in Cassazione
- La presenza di recidiva e la mancanza di segni di pentimento possono giustificare la negazione o la limitazione delle circostanze attenuanti generiche e determinare una pena più severa
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni economiche e condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
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