Cassazione Penale, Sentenza n. 2561/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile il reclamo proposto in favore di Brinzoi avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 17/11/2020. Il Tribunale aveva ritenuto il reclamo tardivo rispetto al termine di 10 giorni previsto dall'art. 69-bis Ord. Pen., poiché la notifica del provvedimento era risultata effettuata a Brinzoi il 17/11/2020 e la raccomandata contenente il reclamo firmato dall'avvocato di fiducia, nominato il 26/11/2020, risultava timbrata il 01/12/2020. Il ricorrente denunciava, oltre alla presunta tardività, la violazione del diritto di difesa per mancata notifica dell'ordinanza al difensore (di fiducia o d'ufficio) e contestava l'interpretazione delle norme processuali relative alle impugnazioni
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo determinante la censura sulla mancata notifica del provvedimento al difensore del condannato. Richiamando il principio delle Sezioni Unite (sent. n.12581/25.02.2021), ha affermato che l'ordinanza che decide sulla concessione della liberazione anticipata deve essere notificata al difensore (anche se nominato d'ufficio) e, in mancanza di prova della notifica al difensore, non può ritenersi decorso il termine di 10 giorni per il reclamo. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Potenza perché si pronunci nel merito sul reclamo
Norme richiamate
Disciplina il reclamo avverso le decisioni del Magistrato di sorveglianza sulla liberazione anticipata; la Corte ha ritenuto che il termine per proporre reclamo è operativo in relazione alla notificazione al difensore ed il reclamo è da considerarsi strumento soggetto alle regole delle impugnazioni
artt. 582 e 583 cod. proc. pen.
Norme sulle modalità di proposizione e presentazione delle impugnazioni: la sentenza ha ritenuto applicabili tali regole al reclamo ex art.69-bis, in particolare riguardo alle modalità e termini di deposito/notifica
Indica i soggetti cui devono essere comunicate le decisioni; la Corte ha richiamato la necessità che il provvedimento sia notificato anche al difensore, se nominato, in modo da garantire il diritto di proporre reclamo
art. 585, comma 3, cod. proc. pen.
Regola la decorrenza dei termini delle impugnazioni: la Corte ha applicato il principio secondo cui, in mancanza di notifica al difensore, non può ritenersi decorso il termine per impugnare
art. 24 Costituzione
Riferimento al diritto di difesa quale limite costituzionale dell'azione e della forma di esercizio dei rimedi: la mancata notifica al difensore è vista come lesione del diritto di difesa
Sezioni Unite, sentenza n. 12581 del 25/02/2021 (Rv. 280736 - 01)
l'ordinanza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d'ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni
Principio applicato dalla Corte: la notifica al difensore è obbligatoria e condizione rilevante per il decorso del termine di reclamo; l'eventuale mancata notifica al difensore impedisce la dichiarazione di inammissibilità per tardività
Massime di principio
- Il reclamo avverso le decisioni sulla liberazione anticipata è da considerarsi impugnazione soggetta alle regole processuali generali; pertanto valgono le norme su modalità, notifica e termini delle impugnazioni
- L'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che decide sulla liberazione anticipata deve essere notificata anche al difensore del condannato (di fiducia o eventualmente nominato d'ufficio); in mancanza la decorrenza del termine per il reclamo non può essere considerata iniziata nei confronti del difensore
- Se la notifica al difensore non è provata, il giudice non può dichiarare il reclamo inammissibile per tardività; la mancata notifica può determinare l'annullamento con rinvio per decisione nel merito
- La data di spedizione di un reclamo da parte del difensore non fa perdere efficacia alla tutela se la notifica del provvedimento non è stata eseguita nei confronti del difensore stesso; occorre verificare sempre chi è stato effettivamente notificato e quando
- Per evitare rischi processuali, è opportuno che il Magistrato di sorveglianza notifichi sempre i provvedimenti anche al difensore noto o, se non nominato, proceda alla nomina d'ufficio e alla relativa notifica
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