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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05701/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Una giornalista ha agito per ottenere differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento di un superminimo aziendale e di un assegno ad personam non riassorbibile previsti, secondo la sua prospettazione, da accordi aziendali storici applicabili al suo livello di inquadramento. Il Tribunale aveva ritenuto le domande precluse da un precedente giudicato relativo a un altro contenzioso tra le stesse parti; la Corte d'appello, invece, ha accolto la domanda e ha condannato in solido la società originaria e la cessionaria del ramo/rapporto ex art. 2112 c.c. al pagamento delle differenze retributive fino al febbraio 2019 e al correlato accantonamento TFR. Le società hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: novità della domanda di condanna solidale proposta solo in appello; mancata sospensione necessaria in attesa della definizione di un giudizio sulla cessione d'azienda; violazione del giudicato per il pregresso contenzioso e per una conciliazione del 2016; abusivo frazionamento del credito; prescrizione delle pretese; e, per la società ricorrente principale, ulteriori censure su conciliazione, cessazione degli accordi aziendali, ultrattività dei contratti collettivi e decorrenza della prescrizione nel rapporto stabile. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso della cessionaria, nonché infondati il primo e il secondo motivo dell'altra società; ha invece accolto il terzo motivo relativo al giudicato/conciliazione, rilevando che la Corte territoriale aveva errato nel non considerare il contenuto del verbale di conciliazione del 26.10.2016 come parametro di verifica della preclusione, e ha dichiarato assorbiti i restanti motivi subordinati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso della società cessionaria/ originaria, nei limiti indicati in motivazione, e, per identità di ragioni, ha accolto il primo motivo del ricorso della società originaria. Ha rigettato gli altri motivi esaminati e ha dichiarato assorbiti i motivi subordinati o dipendenti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, affinché rivaluti la preclusione da giudicato tenendo conto del verbale di conciliazione del 26.10.2016 e degli effetti eventualmente novativi di tale accordo; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Il trasferimento d'azienda o di ramo comporta successione nei rapporti di lavoro e solidarietà passiva del cedente e del cessionario, con tutela del creditore lavoratore; la domanda verso il cessionario può essere ritualmente proposta nel processo già instaurato.

  • art. 111 c.p.c.

    Il trasferimento del rapporto o dell'azienda non estingue il processo e consente la prosecuzione nei confronti delle parti originarie, ferma la possibilità di intervento o chiamata in causa del successore a titolo particolare.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria richiede una pregiudizialità giuridica e non una mera connessione logica; nel caso concreto la Corte ha escluso il presupposto.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato va verificato alla luce del contenuto della precedente decisione e, soprattutto, del verbale di conciliazione che ha definito il giudizio, per accertare l'eventuale preclusione sulle domande successive.

  • art. 324 c.p.c.

    La definitività della decisione e i suoi effetti preclusivi devono essere valutati insieme agli atti che hanno chiuso il precedente giudizio, in particolare se questo è stato definito con conciliazione.

  • art. 185 c.p.c.

    La conciliazione giudiziale è un atto con effetti processuali di definizione della lite e con effetti sostanziali del negozio stipulato tra le parti.

  • art. 420 c.p.c.

    Nel rito del lavoro la conciliazione giudiziale può avere effetti definitivi sul giudizio e incidere sul quadro delle preclusioni.

  • art. 88 disp. att. c.p.c.

    Le formalità della conciliazione giudiziale ne qualificano la struttura e gli effetti.

  • art. 100 c.p.c.

    L'eccezione di abusivo frazionamento è stata esclusa in concreto per la diversità delle pretese e per la mancanza del presupposto dell'identità dei fatti costitutivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Le censure di ultrapetizione o omessa pronuncia sono state prospettate, ma la Corte ha accolto solo la doglianza relativa al giudicato/conciliazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalle parti per vizio di motivazione/omessa pronuncia, senza accoglimento autonomo nei capi non assorbiti.

  • art. 336 c.p.c.

    Le eventuali modifiche o cassazioni di una pronuncia connessa possono riflettersi sugli effetti del giudizio pendente, escludendo la necessità di sospensione nel caso esaminato.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale sul ricorso per cassazione richiamata per la formulazione dei singoli motivi.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato in tema di prescrizione dei crediti retributivi; il relativo motivo è stato assorbito dopo l'accoglimento della censura sul giudicato.

  • art. 2941 c.c.

    Richiamato dalla società per sostenere la sospensione/impedimento della prescrizione; motivo assorbito.

  • art. 18 legge n. 300 del 1970

    Richiamato solo per spiegare che in un precedente giudizio era stata quantificata la retribuzione di fatto ai fini del risarcimento del danno.

Massime di principio

  • Nel verificare l'efficacia preclusiva di un precedente giudizio concluso in appello con conciliazione giudiziale, occorre considerare anzitutto il contenuto del verbale conciliativo e non soltanto la mera corrispondenza tra domande dei due processi.
  • La conciliazione giudiziale nel rito del lavoro ha natura mista: chiude il giudizio sul piano processuale e produce anche effetti sostanziali derivanti dall'accordo tra le parti; per questo può incidere sul giudicato e sulle preclusioni delle domande successive.
  • Il trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. determina una successione nei rapporti di lavoro che consente la prosecuzione del processo e la chiamata in causa del cessionario; la domanda di condanna solidale non integra di per sé domanda nuova quando la solidarietà discende direttamente dalla legge.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede un vero rapporto di pregiudizialità giuridica, cioè l'indispensabilità della definizione di una causa come antecedente logico-giuridico dell'altra; la mera connessione o possibile interferenza non è sufficiente.
  • Il divieto di abusivo frazionamento del credito opera solo quando le pretese frazionate siano riconducibili al medesimo rapporto e al medesimo ambito oggettivo di giudicato o a fatti costitutivi sostanzialmente identici; se le pretese sono diverse, l'eccezione non regge.
  • Quando una precedente decisione è stata utilizzata solo come parametro per quantificare un danno o una retribuzione di fatto, senza che vi sia stata statuizione sull'esattezza definitiva di quel trattamento economico, tale decisione non preclude automaticamente successive domande di natura diversa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaLitisconsorzio necessario

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