Cassazione Penale, Sentenza n. 3187/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto che la remissione della querela, con accettazione e senza che ricorrano le ipotesi di cui all'art. 129, comma 2 c.p.p., ha determinato l'estinzione dei reati ai sensi dell'art. 152 c.p.; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela e ha posto a carico degli imputati le spese processuali (ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello affermando che è sopravvenuta la remissione della querela con contestuale accettazione: in data 29/03/2024, tramite procuratori speciali, entrambe le parti hanno rimesso le reciproche querele (verbale Commissariato P.S. Santa Maria Capua Vetere). Si è dunque sostenuto che è venuta meno la condizione di procedibilità per i reati a loro ascritti (lesioni personali e minaccia).
Norme richiamate
Codice penale, art. 582, comma 1
Indicazione del reato originariamente ascritto a uno degli imputati; la remissione della querela relativa a reati procedibili a querela di parte incide sulla procedibilità di tale fattispecie
Codice penale, art. 612, comma 1
Indicazione del reato originariamente ascritto all'altro imputato; anche per questa fattispecie la remissione della querela ha determinato la perdita della condizione di procedibilità
Codice di procedura penale, art. 129, comma 2
La Corte ha verificato che non ricorrevano le ipotesi escluse da tale norma (ossia le situazioni in cui la remissione non produce l'estinzione del reato) e quindi ha escluso l'applicabilità delle eccezioni
La remissione della querela ha prodotto l'estinzione del reato secondo la disposizione richiamata dalla Corte
Codice di procedura penale, art. 340, comma 4
La Corte ha disposto che le spese del procedimento siano a carico dei querelati, in applicazione di questa norma
Massime di principio
- La remissione della querela, se effettiva e accettata, estingue la condizione di procedibilità per i reati procedibili a querela di parte e può determinare l'annullamento della sentenza penale per estinzione del reato.
- Occorre sempre verificare l'assenza delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p.: se tali eccezioni ricorrono, la remissione non estingue il reato e il processo può proseguire.
- La remissione deve risultare dagli atti (verbali, procure, dichiarazioni formali); una remissione non formalizzata o non accettata può non produrre effetti estintivi.
- La remissione sopravvenuta anche dopo sentenze di merito può incidere sugli effetti di quelle sentenze (anche con annullamento senza rinvio se il reato è estinto), dunque è rilevante anche in sede di cassazione.
- La dichiarazione di estinzione del reato può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali a carico dei querelati; va valutato l'impatto su eventuali profili civili o risarcitori separati.
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