Cassazione Civile, Ordinanza n. 25231/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La professionista aveva proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso per l’attività difensiva prestata in favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. In sede di opposizione lamentava che il Tribunale avesse determinato il compenso applicando i minimi tariffari senza considerare: da un lato, il corretto valore della causa presupposta, che essa assumeva essere superiore a quello indicato dal primo giudice, con conseguente applicazione di uno scaglione tariffario più elevato; dall’altro, la maggiorazione prevista dall’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 per l’assistenza di più parti. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 4 D.M. n. 55 del 2014, per omessa pronuncia sulla contestazione relativa al valore della causa e per motivazione illogica, avendo il giudice presupposto erroneamente che il valore fosse stato accettato; 2) violazione o falsa applicazione dell’art. 4 D.M. n. 55 del 2014, degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per non avere riconosciuto, né motivato il diniego, della maggiorazione del compenso per assistenza di più parti.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo perché il Tribunale aveva fondato la propria decisione su un presupposto erroneo, cioè che il valore della causa fosse stato accettato dalla ricorrente, quando invece la questione era stata specificamente contestata in opposizione; ciò ha determinato omessa pronuncia sulla domanda relativa al corretto valore della causa e, di riflesso, sulla verifica del rispetto dei minimi tariffari, che dipendono dallo scaglione applicabile. Ha accolto anche il secondo motivo, affermando che la maggiorazione prevista dall’art. 4 D.M. n. 55 del 2014 è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma il suo riconoscimento o diniego deve essere motivato; nel caso concreto il Tribunale aveva negato la maggiorazione senza alcuna motivazione, reputandola non necessaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.
impone al giudice di pronunciare su tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte; la mancata considerazione della contestazione sul valore della causa integra omessa pronuncia.
richiede una motivazione idonea della decisione; una motivazione fondata su un presupposto erroneo o del tutto assente è censurabile.
prevede una facoltà discrezionale di aumento del compenso in ipotesi di assistenza di più parti; il giudice deve tuttavia motivare il riconoscimento o il diniego della maggiorazione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
sono stati i parametri di legittimità invocati per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia/motivazione.
art. 111 Cost.
è richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della decisione giudiziale.
è richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione.
art. 4 del D.M. n. 55 del 1994
nel testo è menzionato dal ricorso, ma la Corte riferisce la disciplina al D.M. n. 55 del 2014; non emergono ulteriori indicazioni sostanziali applicate alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso per difesa svolta nel patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve esaminare specificamente la contestazione sul valore della causa presupposta, perché da tale valore dipende lo scaglione tariffario applicabile e quindi la correttezza dei minimi liquidati.
- Se la decisione di merito si fonda sull’erroneo presupposto che una parte abbia accettato un dato valore della causa, quando invece quel valore è stato contestato, sussiste omessa pronuncia sulla relativa domanda o eccezione.
- La maggiorazione del compenso prevista dalla disciplina tariffaria per l’assistenza di più parti non opera automaticamente: essa è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, ma il relativo riconoscimento o diniego deve essere adeguatamente motivato.
- Nel patrocinio a spese dello Stato la valutazione del compenso deve bilanciare l’adeguatezza della remunerazione dell’attività difensiva con l’esigenza pubblica di evitare aggravi non proporzionati a carico dell’erario.
- Il mancato esercizio di una facoltà discrezionale tariffaria è censurabile in cassazione quando sia privo di motivazione o fondato su un presupposto di fatto erroneo.
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