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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11564/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo come unico profilo di censura la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, cioè la riconduzione della condotta nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti. La Corte di merito aveva escluso tale qualificazione valorizzando, da un lato, l'elevato quantitativo di cocaina in sequestro/accertato, pari a 285,6 grammi di sostanza pura, idoneo a ricavare oltre mille dosi medie, e, dall'altro, la condotta dell'imputato, ritenuto consapevole di fornire ausilio a soggetti operanti nel mercato della droga in un contesto esteso a più regioni. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese con motivazione logica e giuridicamente corretta dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse immune da vizi di manifesta illogicità e che avesse correttamente escluso la lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base di una valutazione complessiva degli indici normativi, in particolare dell'elevato quantitativo di cocaina e della consapevole partecipazione dell'imputato all'ausilio di un traffico di droga di ampia estensione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La lieve entità non può essere affermata in modo atomistico, ma richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici della fattispecie concreta; nel caso concreto il quantitativo elevato di cocaina e la consapevole adesione a un traffico esteso escludono tale qualificazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio per cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non ricorra l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076

    Si richiama il principio secondo cui, ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la lieve entità va accertata mediante una valutazione globale degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla norma.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva e non frammentaria di tutti gli indici previsti dalla norma, con apprezzamento globale della concreta offensività della condotta.
  • Un quantitativo molto elevato di sostanza stupefacente, tale da consentire la produzione di un numero assai alto di dosi, è elemento fortemente ostativo alla configurabilità della lieve entità.
  • La consapevole partecipazione dell'agente a un'attività di ausilio in un traffico di droga esteso territorialmente è incompatibile, di regola, con la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
  • In sede di legittimità non è censurabile la motivazione di merito che, in modo non illogico e coerente con i criteri legali, escluda la lieve entità del fatto; il ricorso che si limiti a riproporre le stesse doglianze già esaminate può essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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