Cassazione Penale, Ordinanza n. 06274/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto l'applicazione provvisoria del differimento della pena in detenzione domiciliare. Il magistrato di sorveglianza ha rigettato l'istanza provvisoria e ha trasmesso gli atti al tribunale di sorveglianza per la decisione di competenza. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 146, 147 e 684 c.p.p., nonché agli artt. 3 CEDU e 3, 27 e 32 Cost. La doglianza, tuttavia, investiva un provvedimento ritenuto meramente interinale e non autonomamente impugnabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il provvedimento del magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare ha natura interinale/interlocutoria e non è impugnabile con ricorso per cassazione; il ricorso è proponibile solo avverso il provvedimento definitivo del tribunale di sorveglianza che disponga o neghi la misura alternativa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare dà luogo a un provvedimento del magistrato di sorveglianza di natura interinale, non autonomamente ricorribile per cassazione.
il richiamo serve come parametro analogico: anche il provvedimento provvisorio in materia di differimento dell'esecuzione della pena ha natura interlocutoria e non è impugnabile immediatamente con ricorso per cassazione.
norma invocata dal ricorrente in relazione al differimento dell'esecuzione della pena.
norma invocata dal ricorrente in relazione al differimento dell'esecuzione della pena.
art. 3 CEDU
richiamato dal ricorrente, ma non esaminato nel merito perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente, ma non esaminato nel merito perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
art. 27 Cost.
richiamato dal ricorrente, ma non esaminato nel merito perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
art. 32 Cost.
richiamato dal ricorrente, ma non esaminato nel merito perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Massime di principio
- Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che decide in via provvisoria sull'applicazione di una misura alternativa alla detenzione ha natura meramente interinale o interlocutoria e non è autonomamente ricorribile per cassazione.
- L'impugnazione immediata è ammessa soltanto contro il provvedimento definitivo del tribunale di sorveglianza che accolga o respinga la misura alternativa richiesta.
- Quando il ricorso è inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre che alle spese processuali.
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