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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7266/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello del Pubblico ministero avverso il rigetto, da parte del GIP, della richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Francesco Lorello per il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.). Il PM contestava che Lorello, in concorso con Gregorio Bruno (legale rappresentante della cooperativa Gente di Mare), avesse turbato la gara di appalto per la gestione di servizi nel porto turistico di Amantea mediante omissione di informazione alla commissione giudicatrice circa la pendenza di un procedimento penale a carico di Bruno, svolgimento della gara nonostante sospensione cautelare del T.A.R., convocazione di seduta pubblica con breve preavviso alla concorrente Mercatore s.r.l., e predisposizione anticipata di un verbale volto a confermare l'aggiudicazione a Bruno; inoltre si riferiva il rischio di inquinamento probatorio per i legami personali rimasti nell'ente nonostante il pensionamento del Lorello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta e logicamente motivata l'ordinanza impugnata che aveva escluso l'esistenza di un quadro gravemente indiziario sufficiente a ritenere che Lorello fosse a conoscenza, in via autonoma e precedente alla gara, della pendenza del procedimento penale a carico di Bruno, e che avesse posto in essere condotte collusive o altri mezzi fraudolenti idonei ad alterare lo svolgimento della gara. La Corte ha osservato che per integrare il delitto di turbata libertà degli incanti è necessario dimostrare l'uso di mezzi prescritti dalla norma (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti) e che elementi quali diffusione mediatica o notifica non imputabili all'ufficio diretto da Lorello non sono di per sé sufficienti. Ha altresì ritenuto che non sussistessero elementi concreti a fondare il pericolo di inquinamento probatorio.

Norme richiamate

  • art. 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti)

    Per integrare il reato è necessario l'impiego di mezzi specificamente previsti dalla norma o di altri mezzi fraudolenti idonei ad alterare il normale svolgimento della gara; la "collusione" è definita come accordo clandestino diretto ad influire sulle offerte.

  • art. 80 d.lgs. 50/2016 (cause di esclusione dalle gare)

    La pendenza di un procedimento penale per fatti rilevanti può incidere sulla valutazione della moralità professionale e deve essere dichiarata; tuttavia l'omissione non determina automaticamente l'esclusione dalla gara, spettando all'amministrazione valutare l'incidenza sul giudizio di affidabilità.

  • art. 290 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel provvedimento cautelare applicato al coimputato Bruno (misura interdittiva), indicativa di misure interdittive possibili nei confronti di amministratori/gestori.

  • Giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Calabria e Consiglio di Stato)

    Il T.A.R. ha ritenuto che la pendenza di rinvio a giudizio per fatti di rilevanza penale possa astrattamente incidere sulla moralità professionale; il Consiglio di Stato ha precisato che l'omissione della dichiarazione non comporta esclusione automatica ma richiede valutazione sull'affidabilità.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 12298 del 2012; Sez. 6, n. 4113 del 2019)

    La Corte di Cassazione ha chiarito il significato di "collusione" e di "mezzo fraudolento": la collusione è ogni accordo clandestino che incide sulle offerte; il mezzo fraudolento è qualsiasi artificio o inganno concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato.

Massime di principio

  • Per configurare il reato di turbata libertà degli incanti non bastano irregolarità amministrative o omissioni procedurali: è necessario provare l'uso di mezzi fraudolenti, collusione o artifici concreti idonei a condizionare l'esito della gara.
  • La semplice diffusione mediatica di notizie o la conoscenza formale di atti (es. notifiche) non imputabili all'ufficio del responsabile di gara non sono di per sé prove sufficienti della sua consapevolezza della pendenza di procedimenti penali a carico di terzi.
  • La pendenza di un procedimento penale rilevante ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016 deve essere valutata dall'amministrazione in relazione all'affidabilità dell'operatore; non comporta automaticamente l'esclusione dalla gara.
  • Per richiedere misure cautelari personali (es. arresti domiciliari) occorre un quadro gravemente indiziario ben documentato: legami personali o il ruolo ricoperto non costituiscono automaticamente pericolo di inquinamento probatorio senza indizi specifici.
  • Le misure di autotutela adottate dall'amministrazione (sospensione, affidamento temporaneo a diverso operatore) e l'assenza di contatti riconoscibili fra i soggetti coinvolti sono elementi che possono attenuare la valutazione del carattere indiziario e cautelare.

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