Cassazione Penale, Sentenza n. 40293/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame contro l'ordinanza di custodia cautelare (21/11/2022) per delitti di associazione mafiosa (art. 416-bis) e estorsioni (capi 9 e 49). Tre censure principali: 1) nullità/insufficienza della motivazione e illegittimità delle intercettazioni, in particolare dell'uso del "captatore informatico" (trojan), e mancato rispetto dei requisiti di indispensabilità/luogo e degli obblighi di motivazione rafforzata; 2) insufficienza dei gravi indizi per la partecipazione all'associazione mafiosa e inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori e delle intercettazioni; 3) mancata motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (atteggiamenti mafiosi e finalità di agevolazione del sodalizio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la correttezza dell'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha ritenuto legittime le intercettazioni tramite captatore informatico, ritenendo adempiuti gli obblighi di "motivazione rafforzata" e la possibilità del decreto d'urgenza; ha considerato congrua e logica la valutazione dei gravi indizi a carico del ricorrente, fondata su precedenti condanne, dichiarazioni dei collaboratori e intercettazioni; ha ritenuto sussistente anche l'aggravante ex art. 416-bis.1. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a contribuzione di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende, e disposto comunicazioni all'istituto penitenziario.
Norme richiamate
Norma di riferimento per il reato di associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto che i precedenti penali, le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori possano concorrere in modo unitario a fondare la gravità indiziaria circa la perdurante partecipazione al sodalizio.
Aggravante speciale (modalità mafiosa o finalità di agevolazione): la sentenza riconosce la sussistenza dell'aggravante sia per l'impiego di modalità tipicamente mafiose sia per la finalità di rafforzare la cosca e imporne la supremazia.
Riguarda il reato di estorsione; utilizzata per collegare le condotte estorsive contestate ai metodi mafiosi e alla dinamica di gruppo.
art. 628, terzo comma cod. pen.
Richiamato in relazione a circostanze dei reati ascritti; contribuisce al quadro delle violazioni contestate.
Norma sulle modalità delle intercettazioni e sulle cautele; la Corte richiama l'evoluzione normativa e giurisprudenziale relativa al captatore informatico.
Disciplina dell'intercettazione mediante captatore informatico e del decreto di urgenza: la Corte afferma che la normativa e la giurisprudenza consentono l'uso del trojan per reati di criminalità organizzata purché sia data adeguata motivazione.
Richiamato in relazione ai limiti e alle certificazioni tecniche delle attrezzature di captazione; la Corte ritiene generiche le doglianze difensive non specificate sui singoli decreti.
Riferimento alle forme di controllo e utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha escluso l'inutilizzabilità generica invocata dalla difesa.
art. 273 e art. 274 cod. proc. pen.
Riguardano rispettivamente i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari: la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari, ammettendo ricorso in Cassazione solo per violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
Norma che regola i motivi di ricorso per cassazione: il Collegio ha ritenuto che le censure non denunciassero violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, risultando generiche o rivisive dei fatti.
d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (decreto Orlando)
Intervento legislativo richiamato per la disciplina aggiornata delle intercettazioni e la regolamentazione dell'uso del captatore informatico a fini investigativi.
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari l’ammissibilità del ricorso è limitata: occorre denunciare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione e non una rivalutazione dei fatti.
- Le intercettazioni realizzate mediante captatore informatico (trojan) sono ammissibili per reati di criminalità organizzata se i decreti autorizzativi contengono la "motivazione rafforzata" sulla necessità dello strumento; obiezioni generiche sull'utilizzabilità sono, di per sé, insufficienti.
- La gravità indiziaria per associazione mafiosa può essere desunta anche da precedenti condanne rilevanti, se integrate da elementi successivi (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori) e valutata globalmente dal giudice di merito.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 ha natura duplice: può derivare dall'uso del "metodo mafioso" (modalità oggettiva) ovvero dalla finalità soggettiva di agevolare il sodalizio; per la sua contestazione è necessaria una motivazione puntuale che colleghi condotte e scopi.
- Le censure difensive sulle intercettazioni devono indicare con precisione quali atti/decreti sarebbero viziati e in quale modo, altrimenti il giudice del riesame e la Cassazione le possono ritenere generiche e inammissibili.
- Nei giudizi cautelari il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del merito: criticare l'attendibilità delle prove richiede dimostrare vizi logico-giuridici della motivazione e non solo divergenze interpretative.
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