Cassazione Civile, Ordinanza n. 10417/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione proposta da più creditori insinuati al passivo di una procedura fallimentare per la durata irragionevole del relativo procedimento. La Corte d'appello di Napoli, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001, aveva riconosciuto a ciascun istante un indennizzo parametrato a quattro anni di ritardo, ma aveva poi limitato la liquidazione al solo credito residuato dopo il pagamento parziale effettuato dall'INPS a titolo di TFR tramite il Fondo di garanzia, ritenendo che l’indennizzo dovesse contenersi entro la parte rimasta insoddisfatta. I ricorrenti hanno censurato tale criterio, deducendo violazione dell’art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. e all’art. 10 c.p.c., sostenendo che il limite massimo dell’indennizzo dovesse essere commisurato al valore del credito ammesso al passivo e non alla somma residua dopo il pagamento del Fondo di garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha osservato che il giudice di merito aveva prima affermato correttamente che il limite dell’indennizzo non poteva essere rappresentato dalle somme ripartite o comunque residuate dopo l’intervento del Fondo di garanzia, ma poi aveva contraddittoriamente ridotto l’equa riparazione alla sola parte del credito rimasta insoddisfatta. La Cassazione ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto indicato, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Norma richiamata come base dell'opposizione avverso il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione.
art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001
Il limite massimo dell'indennizzo va commisurato al valore della causa o, se inferiore, al valore del diritto accertato; non può essere ancorato alla sola somma rimasta insoluta dopo il pagamento parziale del Fondo di garanzia.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro di violazione; non risulta dal testo una specifica interpretazione autonoma della Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 93, comma 3, n. 2, l. fall.
Richiamato per identificare la misura del credito azionato nella procedura fallimentare ai fini del parametro dell'indennizzo.
Richiamati per indicare la somma per la quale il creditore sia stato ammesso al passivo, da considerare se inferiore al credito azionato.
Richiamato come base del pagamento parziale effettuato dall'INPS tramite il Fondo di garanzia, ma non come criterio di limitazione dell'indennizzo.
Massime di principio
- Nel caso di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, il parametro massimo dell'indennizzo del creditore insinuato va commisurato al credito azionato in sede concorsuale, ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore sia stato ammesso al passivo.
- Ai fini dell'art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001, non è legittimo ridurre l'indennizzo alla sola quota di credito rimasta insoddisfatta dopo un pagamento parziale del Fondo di garanzia, poiché tale criterio non corrisponde al valore del diritto accertato ed è dipendente da variabili estranee al credito e alla posizione soggettiva del creditore.
- Il limite legale dell'indennizzo deve essere determinato in modo coerente con il valore del diritto fatto valere o accertato, evitando criteri irrazionali o meramente fattuali non previsti dalla norma.
- In tema di equa riparazione, il giudice di merito deve applicare in modo lineare e non contraddittorio il parametro legale di quantificazione, senza introdurre limiti ulteriori non desumibili dalla legge.
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