Cassazione Civile, Ordinanza n. 27134/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento proposta dalla banca concedente/cessionaria per ottenere l'ammissione di un credito residuo di euro 142.666,01 derivante da due contratti di leasing traslativo aventi ad oggetto due semirimorchi, con canoni mensili per 66 rate. I contratti erano stati risolti prima dell'apertura del fallimento dell'utilizzatrice. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo applicabile l'art. 1526 c.c. e non l'art. 72-quater l.fall., con conseguente necessità di restituzione dei canoni e riconoscimento di un equo compenso, non richiesto dalla banca. Nel ricorso principale la banca denuncia: 1) violazione dell'art. 72-quater l.fall., sostenendo che, anche in caso di risoluzione ante fallimento del leasing, dovrebbe applicarsi in via analogica tale norma; 2) violazione dell'art. 1526 c.c., assumendo che dopo l'introduzione dell'art. 72-quater l.fall. sia venuta meno la distinzione tra leasing traslativo e di godimento, dovendosi ricondurre il leasing unitariamente a contratto di durata con causa di finanziamento. Il fallimento resiste e propone ricorso incidentale contro la liquidazione delle spese di lite, lamentando l'erronea applicazione dei parametri ministeriali e sostenendo che il compenso avrebbe dovuto essere più elevato.
La decisione
La Corte rigetta sia il ricorso principale sia quello incidentale. Richiama l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell'utilizzatore prima del fallimento, resta applicabile in via analogica l'art. 1526 c.c. e non l'art. 72-quater l.fall.; quindi il concedente che voglia far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale deve proporre domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l.fall., indicando il ricavato della riallocazione del bene o una stima attendibile del suo valore di mercato, così da consentire la verifica dell'eventuale manifesta eccessività della penale ai sensi dell'art. 1526, comma 2, c.c. La Corte afferma inoltre che la disciplina introdotta dalla l. n. 124/2017 non ha effetto retroattivo e che per i contratti risolti prima della sua entrata in vigore continua a valere la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo. Quanto al ricorso incidentale, la Corte rileva che, applicando i parametri richiamati e tenendo conto dell'assenza della fase istruttoria, il compenso liquidabile sarebbe comunque inferiore alla somma già liquidata, sicché non sussiste l'errore denunciato. Le spese di legittimità sono compensate e viene disposto il raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti, se dovuto.
Norme richiamate
non è applicabile, in via analogica, al leasing traslativo risolto prima del fallimento dell'utilizzatore
si applica in via analogica al leasing traslativo risolto per inadempimento; impone restituzione dei canoni e equo compenso, con controllo sull'eventuale manifesta eccessività della penale
il credito risarcitorio derivante dalla clausola penale va fatto valere mediante apposita domanda di insinuazione al passivo
art. 1, commi 136-140, L. n. 124 del 2017
la disciplina del leasing finanziario introdotta dalla legge non ha efficacia retroattiva
comma 138 dell'art. 1, L. n. 124 del 2017
si applica solo ai casi in cui i presupposti della risoluzione si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge
richiamato nel motivo incidentale sulla liquidazione dei compensi professionali
utilizzato per il calcolo dei parametri delle fasi del giudizio di primo grado
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell'utilizzatore prima del fallimento, la disciplina applicabile resta quella dell'art. 1526 c.c., non essendo estensibile analogicamente l'art. 72-quater l.fall.
- La sopravvenuta disciplina del leasing finanziario introdotta dalla legge n. 124/2017 non opera retroattivamente sui rapporti già risolti; per essi continua a rilevare la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo.
- Se il concedente intende insinuare al passivo il credito risarcitorio fondato su clausola penale, deve allegare in modo specifico il ricavato della riallocazione del bene o una stima attendibile del suo valore di mercato, affinché il giudice possa valutare l'eventuale manifesta eccessività della penale.
- Nella liquidazione delle spese di lite, la censura è infondata quando, applicando correttamente i parametri e detraendo le fasi non svolte, l'importo liquidabile risulta comunque non inferiore a quello liquidato dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26959/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26960/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26961/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26962/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26977/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26979/2022 del 14/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →