Cassazione Penale, Ordinanza n. 07869/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva determinato la pena e riconosciuto la recidiva. Nel ricorso si deduceva, in sostanza, che la motivazione sulla dosimetria della pena sarebbe stata illogica o comunque non adeguatamente confrontata con le censure difensive, chiedendo una pena più mite. Era inoltre censurata la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., ma tale questione risultava rinunciata nel corso del giudizio di appello, sicché non poteva essere riproposta validamente in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo adeguato e puntuale sia sulla determinazione della pena sia sul riconoscimento della recidiva, e che i motivi di ricorso fossero aspecifici, limitandosi a invocare una pena più mite senza un effettivo confronto con la motivazione di merito. Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., la Corte ha osservato che il motivo era inammissibile perché la questione era stata rinunciata in appello e, in difetto di un valido motivo di impugnazione, non poteva essere esaminata nel merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è deducibile in cassazione se la relativa questione è stata rinunciata in appello e non vi è un valido motivo di impugnazione; il giudice di merito, in difetto di specifica richiesta, non ha un obbligo autonomo di pronunciarsi sul punto.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Preclude la censura nel merito di questioni non sorrette da un valido motivo di impugnazione, rendendo inammissibile la riproposizione in cassazione della questione sull'art. 131-bis c.p. quando essa sia stata rinunciata nel grado precedente.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione di merito puntuale sulla dosimetria della pena, si limiti a sollecitare una riduzione del trattamento sanzionatorio senza indicare specifiche carenze logiche o giuridiche della decisione impugnata.
- Le valutazioni del giudice di merito sulla congruità della pena e sul riconoscimento della recidiva non sono sindacabili in cassazione quando risultino adeguatamente e logicamente motivate.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente riproposta in cassazione se la relativa richiesta è stata rinunciata nel giudizio di appello, mancando un valido motivo di impugnazione e non gravando sul giudice di merito un obbligo autonomo di pronuncia.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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