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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27915/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il principio per cui va distinta la consegna materiale dell'opera dalla sua accettazione negoziale. È stato disposto che il giudice di rinvio provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per euro 34.178,80, relativo al corrispettivo di lavori di "abbellimento" eseguiti su un'imbarcazione. Il destinatario del decreto propose opposizione, ma la Corte d'appello di Roma, accogliendo l'appello incidentale della controparte, rigettò l'opposizione ritenendo che il committente avesse accettato i lavori: tale conclusione veniva desunta dalla riconoscibilità dei vizi emersi e dalla mera presa in consegna della barca senza riserve, con conseguente esclusione della garanzia dell'appaltatore ex art. 1667 c.c. Il ricorrente per cassazione ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente equiparato la consegna alla accettazione dell'opera e attribuito alla sola conoscibilità dei vizi un effetto preclusivo della garanzia.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La censura riguarda la regola di riparto dell'onere della prova; la Corte accoglie il motivo perché il giudice di merito ha tratto conseguenze giuridiche non consentite dalla sola presa in consegna dell'opera e dalla conoscibilità dei vizi.

  • art. 1667 c.c.

    La garanzia dell'appaltatore per vizi e difformità dell'opera è esclusa solo in presenza di una vera accettazione dell'opera da parte del committente, non dalla sola consegna materiale o dalla mera riconoscibilità dei vizi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto occorre distinguere nettamente tra consegna dell'opera e sua accettazione: la prima è un atto materiale, la seconda è un atto negoziale che richiede la manifestazione, anche per facta concludentia, del gradimento del committente.
  • La mera presa in consegna dell'opera da parte del committente non integra di per sé accettazione e non comporta automaticamente l'esonero dell'appaltatore dalla garanzia per vizi e difformità.
  • Anche la conoscibilità o riconoscibilità dei vizi non equivale, di per sé, ad accettazione dell'opera; l'accertamento dell'accettazione resta una quaestio facti rimessa al giudice di merito sulla base di circostanze univoche.
  • L'esonero dell'appaltatore dalla responsabilità per vizi presuppone un comportamento del committente idoneo a manifestare in modo chiaro la volontà di accettare l'opera, con i relativi effetti sul diritto al pagamento del prezzo.

Come è indicizzato

MaterieAppalto
RamiContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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