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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40054/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, aveva confermato nel resto la condanna per falsità in atto pubblico/uso di atto falso in relazione a un documento apparentemente rilasciato da una struttura sanitaria pubblica. Nel primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il falso dovesse essere qualificato come grossolano e dunque non punibile, ma la censura riproduceva sostanzialmente quelle già formulate in appello e disattese dal giudice di merito. Nel secondo motivo lamentava vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena fosse stata determinata senza adeguata considerazione della scelta del rito abbreviato; la Corte rileva però che la pena era prossima al minimo edittale e che la riduzione per il rito abbreviato doveva ritenersi già assorbita nel complessivo trattamento sanzionatorio dopo la riforma della decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non specifico e solo apparente, perché mera reiterazione delle doglianze già esaminate e respinte in appello, e ha considerato il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la pena irrogata era prossima al minimo edittale e compatibile con la riduzione per il rito abbreviato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 477 c.p.

    Norma richiamata come base della condanna confermata in appello; dalla decisione emerge il suo collegamento con la falsità del documento oggetto di causa.

  • art. 482 c.p.

    Norma richiamata come base della condanna confermata in appello; la Corte la considera nel quadro della falsità contestata relativa al documento apparentemente proveniente da un ente sanitario.

  • rito abbreviato

    La Corte osserva che la pena irrogata, prossima al minimo edittale, deve ritenersi comprensiva anche della riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione delle censure già formulate in appello senza una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione del falso grossolano deve confrontarsi con gli elementi concreti della contraffazione e con le valutazioni del giudice di merito; se la falsificazione ha richiesto una verifica dell'autorità competente per escludere la provenienza dell'atto dall'ente apparentemente indicato, la censura non è idonea a scardinare la decisione.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata quando la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e il giudice di merito ha già tenuto conto della riduzione connessa al rito abbreviato.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoUso di atto falsoImpugnazioniRiti alternativi
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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